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Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 43 pagine
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Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 RO 20XX
3 Le donne che non soddisfano le condizioni per l'ottenimento di una rendita per vedove secondo il nuovo diritto hanno diritto a una rendita per vedove secondo il diritto previgente, con le limitazioni seguenti:
a. le donne che il 1° gennaio 20xx [anno dell'entrata in vigore della modifica] avevano più di 50 anni percepiscono una rendita di importo pari all'80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al 31 dicembre 20xx [precedente l'entrata in vigore della modifica]. Questo importo è garantito fintantoché l'importo della rendita stabilito secondo il nuovo diritto (60 %) non ha raggiunto lo stesso livello per effetto degli adeguamenti delle rendite.
b. Le donne che il 1° gennaio 20xx [anno dell'entrata in vigore della modifica] avevano meno di 50 anni e soddisfano le condizioni del diritto previgente, percepiscono una rendita per vedove pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente, se il coniuge decede nell'anno dell'entrata in vigore della modifica. Negli otto anni seguenti, l'importo della rendita per vedove diminuisce di 5 punti percentuali per ogni anno intercorso tra l'entrata in vigore della modifica e il decesso del coniuge. Se il coniuge decede nel corso del nono anno seguente l'entrata in vigore della modifica, la rendita per vedove è sostituita da un'indennità unica di importo pari a una rendita annua secondo l'articolo 36, a condizione che le vedove non abbiano diritto a una rendita intera secondo la LAI12.
d. Contributo della Confederazione
1 L'anno successivo all'estinzione del debito dell'AI, il contributo della Confederazione vincolato all'IVA secondo l'articolo 103 capoverso 3 viene aumentato di un importo equivalente a quello della riduzione del contributo della Confederazione all'AI di cui al numero 1 delle disposizioni finali della modifica della LAI del...
2 Questo contributo maggiorato costituisce il nuovo valore iniziale per il calcolo secondo l'articolo 103 capoverso 3, primo periodo.
3 Se il livello dei mezzi liquidi e degli investimenti del Fondo di compensazione AI oppure il contributo federale a favore dell'AI scendono, rispettivamente, al di sotto del 50 per cento e al di sotto del 37,7 per cento delle uscite di un anno di questa assicurazione, il valore iniziale per il contributo legato all'IVA di cui al capoverso 1 viene diminuito di conseguenza.
12 RS 831.20