Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/33: Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) · 17 pagine

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necessario che le condizioni salariali dei lavoratori domestici continuino ad essere fissate in un CNL.

L’assenza di una regolamentazione vincolante sulla durata massima del lavoro e sul riposo nell’economia domestica privata è un altro fattore di pressione sui salari. La mancanza di orari vincolanti e l’esistenza di tempi di presenza lunghi (servizio di guardia) spesso riscontrabili nel settore possono ripercuotersi negativamente sui salari in quanto il salario versato è basso in proporzione alle ore attive e passive trascorse nell’economia domestica.

Nella risposta al postulato 12.3266 Schmid-Federer (Condizioni quadro per le migranti pendolari impiegate nella cura degli anziani) il Consiglio federale fa notare che la legge sul lavoro19 non è applicabile ai rapporti di lavoro nelle economie domestiche private (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. g LL). Per migliorare le condizioni di lavoro, come richiesto nel postulato, il Consiglio federale ha pertanto proposto di accogliere il postulato. Un gruppo di lavoro interdipartimentale diretto dalla SECO sta attualmente esaminando proposte di soluzione a tal fine. Il Consiglio federale intende sottoporre un rapporto al Parlamento entro il mese di giugno 2014. Bisognerà quindi aspettare ancora un po' di tempo prima che entri in vigore una regolamentazione vincolante sulla durata del lavoro e del riposo nel ramo dell’economia domestica privata. Il rischio di abusi legato alla mancanza di una regolamentazione potrebbe essere contenuto grazie ai salari minimi.

Per questi motivi il 26 giugno 2013 la CT della Confederazione ha deciso di chiedere al Consiglio federale di prorogare di tre anni, ossia dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 il CNL per il personale domestico.

3.3 Adeguamento dei salari minimi nel CNL per il personale domestico

Nell’ambito della richiesta di proroga del CNL per il personale domestico si pone la questione dell’eventuale adeguamento dei salari minimi.

Nel corso dei dibattiti sull’adozione del CNL per il personale domestico del 2009 i datori di lavoro avevano chiesto di tener conto dei loro interessi in rami analoghi del settore dei servizi. I salari minimi non dovrebbero essere in concorrenza, ossia superiori ai salari previsti nei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale. I salari del CNL sono stati determinati sulla base dei salari minimi nei rami dotati di un CCL di obbligatorietà generale (ad es. settore delle pulizie nonché dell’industria alberghiera e della ristorazione) e dei salari nei rami dei servizi provvisti di CCL a cui non è stato conferito il carattere obbligatorio generale (ad es. CCL della panetteria e CCL Coop). Sono inoltre stati presi in considerazione i CNL cantonali che contenevano disposizioni o raccomandazioni in materia di salari per il personale domestico.

L’allegato illustra l’andamento dei salari minimi nei settori delle pulizie nonché dell’industria alberghiera e della ristorazione così come i salari dei CNL cantonali a Ginevra, Berna e Vallese. Fatta eccezione per il Canton Ginevra20, questi salari non sono vincolanti ed è possibile derogarvi tramite un accordo individuale.

I salari nei rami menzionati sono aumentati in tutte le categorie. Per quanto riguarda la fascia salariale più bassa, nel CCL di obbligatorietà generale per il settore delle pulizie della Svizzera tedesca il salario di un collaboratore non qualificato ammonta a 20.90 franchi, dal 2014 a 21.40

19 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (LL; RS 822.11)

20 Il salario minimo del CNL del Canton Ginevra è in vigore fino al 31.12.2015