Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/33: Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) · 17 pagine

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3.4 Aspetti formali

Secondo l’articolo 360a CO l’adozione di un CNL con salari minimi avviene su richiesta della Commissione tripartita all’autorità competente A livello federale, spetta alla CT della Confederazione sottoporre al Consiglio federale una richiesta di proroga o di modifica del CNL per il personale domestico. Nella sua decisione del 26 giugno 2013 la CT della Confederazione chiede al Consiglio federale di prorogare di tre anni il CNL per il personale domestico e di aumentare dell‘1,8 per cento i salari minimi vigenti.

4 Commento ai singoli articoli

Articolo 5 capoverso 1 Importo del salario minimo

Questo capoverso contiene i nuovi salari minimi del CNL per il personale domestico adeguati in base all'evoluzione dei salari minimi del 2011/2012.

Articolo 9 capoverso 2 Entrata in vigore e durata di validità

All‘attuale articolo 9 viene aggiunto un capoverso 2, secondo cui la validità dell’ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2016.

5 Ripercussioni finanziarie

Il CNL rientra nel processo di esecuzione delle misure collaterali da parte delle commissioni tripartite. La proroga non implica alcuna spesa supplementare per la Confederazione e i Cantoni. Anche la possibilità di sanzionare le infrazioni ai salari minimi previsti nei CNL, in vigore dal 1° gennaio 2013, non ha ripercussioni (art. 9 cpv. 2 lett. c LDist).

6 Entrata in vigore e durata

L’entrata in vigore della proroga del CNL per il personale domestico e dell’adeguamento dei salari minimi è prevista il 1° gennaio 2014. Conformemente all’articolo 360a capoverso 1 CO, la durata del CNL per il personale domestico è di nuovo limitata a tre anni, ossia fino al 31 dicembre 2016.

Allegato: rami di riferimento, stato maggio 2013