Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/33: Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) · 17 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
2 Andamento nel ramo dell’economia domestica
2.1 Situazione prima dell’adozione del CNL per il personale domestico
In base alle osservazioni di diverse autorità cantonali del mercato del lavoro, secondo le quali un numero crescente di persone provenienti da Paesi con salari bassi lavorano in economie domestiche private, e in base ai risultati dei controlli illustrati nel rapporto del 27 settembre 2007 sull'attuazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone, dai quali emergono alcune irregolarità nelle economie domestiche, nel 2008 la CT della Confederazione ha deciso di raccogliere informazioni più precise sulla situazione salariale nel ramo. A tal fine ha incaricato l’Observatoire Universitaire de l’Emploi (OUE) dell’Università di Ginevra di effettuare uno studio scientifico6. Basandosi sugli scarsi dati disponibili, lo studio è giunto alla conclusione che in generale i salari nell’economia domestica sono più bassi di quelli corrisposti per attività analoghe. Spesso, inoltre, i salari percepiti sono nettamente inferiori a quelli usuali per il luogo e il ramo. In base allo studio dell’OUE e agli altri studi condotti in questo ramo, la CT della Confederazione ha concluso che, in seguito all’allentamento delle disposizioni in materia di immigrazione, i salari offerti nell’economia domestica sono spesso nettamente inferiori a quelli usuali per il ramo. Il 21 novembre 2008 ha pertanto deciso di chiedere al Consiglio federale di adottare un CNL che preveda salari minimi vincolanti. Introducendo salari minimi vincolanti, la CT della Confederazione intendeva contrastare il dumping salariale e impedire che l’estensione della libera circolazione delle persone a Paesi con salari molto bassi provocasse un aumento del numero di lavoratori impiegati in Svizzera come personale domestico disposti a lavorare per salari molto inferiori a quelli usuali per il luogo e il ramo. Inoltre, nel ramo dell’economia domestica privata non esistevano e non esistono organizzazioni di interlocutori sociali che possano intervenire contro eventuali abusi. Considerate queste premesse, la CT della Confederazione ha ritenuto che vi fossero i presupposti per l’adozione di un CNL con salari minimi vincolanti.
2.2 Immigrazione
L’adozione di salari minimi nel ramo dell’economia domestica privata è stata prevista in seguito all’estensione della libera circolazione delle persone ai Paesi che applicano salari più bassi, in particolare gli Stati dell’UE-8. Considerato il basso livello dei salari nell’economia domestica si temeva infatti un aumento in Svizzera dei lavoratori provenienti da tali Paesi impiegati come personale domestico a salari molto bassi, timore incrementato della crescente domanda di personale di assistenza e di collaboratori domestici in provenienza dai nuovi Stati membri dell'UE.
La figura 1 mostra l’andamento, a partire dal 2003, dell’immigrazione delle persone che sottostanno all’obbligo del permesso (permesso B, C e L) appartenenti alla categoria professionale «Professioni dell’economia domestica»7. Tra il 2003 e il 2005 l’immigrazione di
6 «Le travail domestique en Suisse – Calcul d’un seuil de salaire en usage en vue de l’édiction d’un contrat-type de travail au sein du secteur des Services domestiques en Suisse», prof. Yves Flückiger, Observatoire Universitaire de l’Emploi (OUE), Università di Ginevra.
7 Queste persone non rientrano necessariamente nel campo di applicazione del CNL per il personale domestico. Questa categoria professionale comprende ad esempio i lavoratori alla pari, gli impiegati