Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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Oggi si possono ricercare nell’embrione o nel feto solo le caratteristiche che incidono «direttamente» sulla sua salute. Con il termine «direttamente» si vuole evitare che, vista l’interpretazione molto ampia del concetto di salute dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), vengano determinate delle caratteristiche dell’embrione o feto anche per motivi psichici e sociali (cfr. messaggio sulla LEGU8, pag. 6607). Questo significa che nelle indagini prenatali è possibile ricercare tutte le malattie o disabilità che potrebbero pregiudicare le capacità fisiche e psichiche del bambino dopo la nascita o più tardi negli anni. Anche l’accertamento di leggeri handicap come il daltonismo sarebbe ammissibile in virtù dell’articolo 11 LEGU, perché incide direttamente sulla salute dell’embrione. Nella prassi clinica ciò però non avviene, semplicemente perché il disturbo provocato da questa patologia non è proporzionato al rischio di aborto. I NIPT potrebbero invece modificare questa prassi ed è ipotizzabile che i genitori un giorno vogliano accertare anche questi piccoli handicap. Quando i risultati degli esami sono disponibili prima della dodicesima settimana di gravidanza (quindi nel quadro della soluzione dei termini), è la donna incinta che deve decidere quali misure adottare e segnatamente se interrompere la gravidanza. Sulla scia di questi sviluppi e considerato che il Consiglio federale vorrebbe evitare le interruzioni di gravidanza dovute solo a lievi handicap, appare opportuno adeguare le condizioni alle quali è possibile eseguire esami genetici sul nascituro.

1.2.4.2 Comunicazione del sesso

L’articolo 11 della LEGU attualmente in vigore vieta di eseguire esami prenatali per determinare il sesso dell’embrione o del feto, salvo per la diagnosi di una malattia. Sebbene un esame di controllo non sia destinato a stabilire il sesso dell’embrione, nelle indagini prenatali ciò avviene regolarmente (in particolare nelle ecografie). Se nell’ambito di esami genetici prenatali viene effettuato un cariogramma, risulta automaticamente il sesso del nascituro. L’attuale LEGU non si pronuncia su come debbano essere trattati questi dati, se possano essere comunicati ai futuri genitori. Solo il messaggio sulla LEGU fa presente, nelle spiegazioni sull’articolo 11, che il medico non può comunicare il sesso del nascituro se sussiste il pericolo che la gravidanza venga interrotta a causa del risultato dell’esame. Di fronte ai nuovi metodi d’indagine, appare opportuno disciplinare nel testo di legge la comunicazione del sesso ai genitori.

1.2.4.3 Esame di caratteristiche del sangue e dei tessuti (in particolare fattore Rhesus D e tipizzazione HLA)

Due altri aspetti da prendere in considerazione nell’ambito della diagnostica prenatale (DPN) riguardano l’esame delle caratteristiche del sangue e dei tessuti in primo luogo per evitare il pericolo di incompatibilità dei gruppi sanguigni (in particolare determinazione del fattore Rhesus fetale) e, in secondo luogo, per accertare l’istocompatibilità in vista di un trapianto del sangue cordonale (la cosiddetta tipizzazione dell’antigene leucocita o tipizzazione HLA, cfr. n. 1.2.6). Entrambi gli esami sono delle indagini genetiche ai sensi della legge e oggi in fondo inammissibi-

8 FF 2002 6561