Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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1.2.7 Prescrizioni del protocollo aggiuntivo della Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e la biomedicina relativo ai test genetici a fini sanitari

Il protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla biomedicina15 relativo ai test genetici a fini sanitari è stato adottato il 7 maggio 2008 e aperto alla firma il 27 novembre 2008. La Svizzera non lo ha ancora firmato. Il protocollo aggiuntivo è compatibile con gran parte delle disposizioni della LEGU, ma contiene anche delle prescrizioni che mancano nell’attuale LEGU. Si tratta innanzitutto delle norme sugli esami genetici eseguiti sul materiale biologico di persone decedute. Il protocollo aggiuntivo chiede che per questi casi vengano formulate delle condizioni legali specifiche. In secondo luogo, il protocollo attribuisce grande importanza all’informazione dell’opinione pubblica ed esorta gli Stati ad assicurare delle misure adeguate, affinché la popolazione abbia accesso a informazioni obiettive sugli esami genetici, in particolare sui «Direct-to-Consumer Genetic Tests». Se la Svizzera vuole firmare e ratificare il protocollo, deve completare la LEGU.

1.2.8 Necessità di revisione nell’ottica di altri servizi federali e coinvolgimento di esperti

Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano (CEEGU)

Il 21 febbraio 2013 la CEEGU ha sottoposto al Consiglio federale una raccomandazione sulla revisione della LEGU16 che contiene tra l’altro le seguenti proposte:

- Campo d’applicazione: la CEEGU raccomanda di estendere il campo

d’applicazione della legge a tutti gli esami genetici per accertare le proprietà del patrimonio genetico indipendentemente dal fatto che si tratti di proprietà ereditate o sviluppate nel corso dell’esistenza.

- Conseguenze delle nuove tecnologie: l’impiego di nuove tecnologie genera un

eccesso di informazioni (le cosiddette informazioni in eccesso). Il quadro giuridico deve garantire che la persona sottoposta all’esame possa scegliere tra prendere atto dei risultati degli esami nel loro insieme o in parte, non prenderne atto o prenderne atto in momenti diversi. Nella legge dovrebbe essere inserita o disciplinata la questione della conservazione dell’informazione genetica.

- DTC GT: la CEEGU ritiene, nonostante delle riserve, che attualmente

l’opzione migliore sia una cauta apertura del mercato dei DTC GT secondo un approccio basato sui rischi e a severe condizioni.

- Allestimento dei profili del DNA: la CEEGU di esperti propone di eliminare

l’attuale differenziazione tra sezioni codificanti e non codificanti.

- Nuova panoramica di laboratorio con una frammentazione del processo di

esame: il regime d’autorizzazione deve essere impostato in modo da tener conto di questo fenomeno.

- Tipizzazione delle caratteristiche sanguigne e tessutali: la CEEGU raccoman-

da un adeguamento degli articoli in questione per consentire, a determinate

15 RS 0.810.2

16 Raccomandazione 12/2013 della CEEGU, sotto www.bag.admin.ch/gumek > Prese di posizione e raccomandazioni (disponibile solo in tedesco con riassunto in italiano)