Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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momento non si suppone tuttavia che vi sia un interesse a integrare tali esami o i loro risultati nell’ambito del capitolo 4, visto che sono utilizzati al massimo nel quadro di patologie già diagnosticate con altri metodi e soggette all’obbligo di dichiarazione. Questi test non influenzano quindi la volontà del datore di lavoro o dell’assicurazione di instaurare un rapporto contrattuale con la persona in questione, né incidono sul calcolo del danno o del risarcimento nei casi di responsabilità civile.

Tale disposizione non avrà un grande influsso pratico sugli esami di cellule e tessuti tumorali, poiché questi esami vengono eseguiti già oggi in un ambito medico chiaramente definito e presumibilmente viene già offerta un’adeguata informazione, consulenza e garanzia della qualità. Nonostante ciò si deve prestare un’attenzione particolare all’informazione. Sebbene si tratti in questa fattispecie di esami su caratteristiche che non sono trasmissibili ai discendenti, la persona interessata deve essere informata sulla possibilità di ottenere delle informazioni in eccesso su aspetti ereditari. È inoltre necessario discutere con lei su come gestire tali informazioni (cfr. n. 1.2.3.2 nonché il commento all’art. 24).

Finora, nell’ambito degli esami di patologia molecolare o oncologici, la distinzione tra esami su caratteristiche ereditate o ereditarie da un lato e su caratteristiche non ereditarie dall’altro era rilevante per stabilire quali esami rientravano nel campo d’applicazione della LEGU. In futuro, tutti questi esami saranno contemplati dalla legge e la distinzione sopra menzionata sarà rilevante per stabilire se un esame è sottoposto all’obbligo di autorizzazione o meno. I criteri di distinzione finora impiegati dall’UFSP potranno continuare a essere applicati per analogia49. Ciò significa in particolare che gli esami genetici su tessuti, cellule o fluidi corporei patologicamente modificati sono annoverati tra gli esami sulle caratteristiche somatiche e non sono quindi sottoposti ad autorizzazione perché, se vengono effettuati senza eseguire ulteriori esami su tessuti, cellule o fluidi corporei sani, non permettono di trarre conclusioni definitive sulle caratteristiche ereditate o ereditarie della persona interessata. Anche gli esami a livello cromosomico effettuati nel quadro di un controllo del trattamento devono essere annoverati tra gli esami sulle caratteristiche somatiche. Se si riscontra infatti fortuitamente una caratteristica ereditaria, il risultato deve essere confermato mediante un esame genetico specifico, che deve soddisfare le esigenze del capitolo 2.

Eccezioni al campo d’applicazione (cpv. 4)

Accanto all’ampliamento del campo d’applicazione, l’avamprogetto prevede anche nuove deroghe esplicite. La nuova lettera a, per esempio, esclude dal campo disciplinato dalla legge gli esami genetici e prenatali eseguiti nell’ambito di trasfusioni di sangue e di trapianti di organi, tessuti e cellule (in particolare la determinazione del gruppo sanguigno e la tipizzazione HLA). Come già evidenziato al numero 1.2.6, questi esami sono infatti sufficientemente regolamentati in altre leggi federali.

Fra gli esami genetici eseguiti nell’ambito di trapianti ed esclusi dal campo d’applicazione della LEGU rientra anche la cosiddetta determinazione del chimerismo. Al fine di stabilire se il trapianto di cellule staminali ematopoietiche è avvenuto con successo, nel ricevente si cercano tracce del patrimonio genetico del donatore. Ciò avviene di solito con gli stessi metodi impiegati per l’allestimento dei profili del DNA. Finora questi esami erano fondamentalmente assoggettati alla legge, ma non

49 Cfr. Promemoria Lab-A all’indirizzo http://www.bag.admin.ch/genetictesting > Procedura di autorizzazione > Informazioni