Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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venivano considerati sottoposti all’obbligo di autorizzazione o riconoscimento ai sensi dell’articolo 8 LEGU, perché non si tratta di esami volti a individuare una caratteristica genetica o ad accertare la filiazione o l’identità ai sensi della LEGU. In futuro tale esame verrà in generale escluso dal campo d’applicazione della LEGU perché non sussiste alcun pericolo di violazione della personalità.

Nell’ambito medico regolamentato della LEGU rimane invece la tipizzazione dei gruppi sanguigni, delle caratteristiche ematiche e tessutali eseguita a scopi diversi da quelli menzionati, ossia per l’accertamento di malattie ereditarie o di una predisposizione a una malattia oppure per valutare l’efficacia di una possibile terapia nonché per la determinazione del fattore Rhesus nell’ambito della prevenzione in gravidanza50.

Secondo la lettera b, anche gli esami genetici eseguiti nell’ambito di metodi di procreazione con assistenza medica non sono assoggettati alla LEGU. A questi si applicano invece le disposizioni della legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione (LPAM)51. La LPAM è attualmente in fase di revisione. La nuova legge52 prevede di autorizzare le DPI e rinvia esplicitamente alla LEGU per l’obbligo di autorizzazione dei laboratori che eseguono esami genetici sui gameti e gli embrioni in vitro. Dopo l’approvazione della nuova legge e alla scadenza del termine di referendum per la revisione della LPAM, sarà necessario verificare se debbano applicarsi ulteriori disposizioni della LEGU.

La lettera c stabilisce che gli esami genetici eseguiti a scopi di ricerca rimangono esclusi dal campo d’applicazione. Ciò comprende anche la riutilizzazione di campioni e dati genetici a scopo di ricerca. Le sperimentazioni cliniche e i progetti di ricerca fondamentale che comprendono esami del patrimonio genetico sono disciplinati dalla legge sulla ricerca umana53. È ipotizzabile che alcuni progetti di ricerca non siano contemplati da questa legge (p. es. nel campo della filiazione). Questi sono esclusi dal campo di applicazione della LEGU e sono retti dall’ordinamento giuridico generale (in particolare legislazione sulla protezione dei dati, protezione della personalità nel codice civile e penale).

Art. 3 Definizioni

lett. a esami genetici

La definizione finora vigente comprendeva gli esami genetici volti a determinare le caratteristiche del patrimonio genetico umano, ereditarie o acquisite durante la fase embrionale. La nuova definizione è formulata in modo più ampio e comprende tutti i tipi di esame sul patrimonio genetico umano nel senso di caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite. Si tratta in particolare di caratteristiche ereditate dai genitori, aberrazioni cromosomiche che insorgono spontaneamente durante la formazione dei gameti o la fecondazione (p. es. aneuploidie, traslocazioni) o nuove mutazioni comparse durante la fase embrionale o successivamente nelle cellule somatiche o nei gameti (mutazioni de novo). Non è rilevante che l’esame venga eseguito su persone

50 Cfr. a riguardo l’art. 4 dell’ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull’essere umano, RS 810.122.1

51 RS 810.11

52 FF 2013 5041; per conoscere lo stato attuale del dibattito parlamentare cfr. http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20130051

53 RS 810.30