Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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di questa persona. L’allestimento del profilo del DNA è pertanto considerato un esame genetico ai sensi della lett. a.
Per gli accertamenti della filiazione o dell’identità si impiegano tecniche geneticomolecolari che effettuano un profilo genetico individuale e forniscono così una cosiddetta «impronta genetica». L’operazione consiste solo nel paragonare i profili delle persone a livello di DNA e non in una decodificazione della sequenza del DNA per ottenere caratteristiche personali o rilevanti per una malattia. Nella revisione, la definizione legale non fa più riferimento al criterio di «sequenze non codificanti» perché tale distinzione non corrisponde più allo stato della scienza e della tecnica (cfr. n. 1.2.5).
Le sequenze di DNA vengono confrontate anche per determinare la provenienza regionale o l’appartenenza di una persona a gruppi di persone o etnie – i cosiddetti esami genealogici. Questi esami non sono però considerati dei profili del DNA ai sensi del presente avamprogetto, poiché non determinano rapporti di parentela individuali, ma rientrano tra gli esami degni di particolare protezione della personalità (cfr. commento all’art. 31).
lett. l dati genetici
L’avamprogetto non modifica in alcun modo la definizione vigente dei dati genetici. I dati genetici sono il risultato di un esame genetico e comprendono le informazioni relative al patrimonio genetico di una persona, di un embrione o di un feto, incluso il profilo del DNA. Questi dati possono essere disponibili in forme diverse, p. es. come dati tecnici presenti in laboratorio (cosiddetti dati grezzi), come dati tecnici valutati (p. es. grafici) o come rapporto sui risultati stilato dal laboratorio incaricato e inviato al medico o alla persona interessata. Anche se la definizione legale non è modificata, è opportuno osservare che, in seguito all’ampliamento del campo d’applicazione, il termine comprende ora anche informazioni sul patrimonio genetico che superano l’ambito medico e quello del profilo del DNA.
lett. m campione
Il campione è già definito nella legge in vigore. Anche nella revisione il campione costituisce il materiale biologico raccolto per un esame genetico. Per maggiore chiarezza si precisa ora che il termine comprende anche il materiale biologico raccolto per l’allestimento di un profilo del DNA.
Un esame genetico può essere eseguito di regola su una qualsiasi cellula umana dotata di nucleo. Nella prassi si utilizzano a tal fine soprattutto sangue o saliva.
lett. n persona interessata
La persona interessata è già definita nella legge in vigore. Come nella definizione vigente, la persona interessata è la persona di cui si esamina il patrimonio genetico e della quale esistono campioni o dati genetici. Negli esami prenatali o nell’allestimento prenatale di un profilo del DNA allo scopo di determinare la paternità, la persona interessata è la donna incinta.
L’elemento nuovo è la precisazione che solo una persona vivente può essere una persona interessata ai sensi della legge. La precisazione è necessaria perché l’avamprogetto contiene ora anche disposizioni sugli esami genetici eseguiti sulle