Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 59 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione totale della LEGU
dell’indicazione nella regolamentazione dell’interruzione di gravidanza. Ciò viola il diritto d'informazione e di autodeterminazione della donna. Se la donna decide di abortire nonostante il divieto, la sua salute viene messa in pericolo. Inoltre, secondo SGS, questo capoverso favorisce la stigmatizzazione, perché la selezione prenatale del sesso non può essere combattuta con una messa sotto tutela della donna, bensì con ampie misure strutturali a favore della parità dei generi.
I Verdi, br, SAG e vahs sollevano la questione se tale negazione d’informazioni non costituisca una violazione al diritto della donna di essere informata. ZH chiede infine che il capoverso 2 parli di genitori e non solo della donna.
Articolo 16 Esami genetici su persone decedute e su embrioni o feti provenienti da interru-
zioni di gravidanza e da aborti spontanei, come pure su nati morti
AG approva le disposizioni sulle persone decedute. FR e TI chiedono di precisare che le disposizioni sono cumulative. Secondo PEV la questione degli esami genetici su persone decedute e su embrioni morti è molto delicata. Anche altri partecipanti mettono in discussione la possibilità di eseguire esami genetici anche sulle persone decedute, tanto più che non vengono citati i motivi di questi esami (I Verdi, ap, br, HGS, SAG, vahs). A+ e IEH2 fanno notare che riguardo agli esami genetici sulle persone decedute sussisteva finora una lacuna che viene ora colmata. Per A+ e SwissUni la disposizione proposta è pragmatica e utile. Se sono soddisfatte le condizioni indicate, i congiunti devono poter essere informati su eventuali referti e campioni genetici della persona defunta. USZ concorda con questa disposizione e chiede che tali esami siano a carico delle casse malati (complemento all’ordinanza sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie13).
Riguardo al capoverso 1 PEV può accettare i test sulle persone decedute in caso di morte improvvisa e inspiegata. È però importante il consenso dei parenti, perché il risultato dell’esame può avere conseguenze dirette per loro. GUMEK, MERH e SSPH+ sono del parere che bisogna comunque rispettare la volontà del defunto, se si è espresso contro un tale esame quando era ancora in vita. MERH propone pertanto di aggiungere una nuova condizione. Secondo SAKK questa disposizione rappresenta un notevole cambiamento del quadro giuridico riguardante gli esami su persone decedute; questo cambiamento può essere utile in ambito medico purché sia ben definito. Per TI il mero desiderio non rappresenta un elemento sufficiente, tale da giustificare l’esecuzione di esami genetici su persone decedute. TI propone pertanto di sopprimere la lettera b e di riformulare la lettera c («di un parente» invece di «del parente»).
ZH considera impreciso il testo della lettera b, perché la cerchia dei parenti può includere molte persone. Anche SAKK lamenta la mancanza di una chiara definizione di «parente». Inoltre SAKK si chiede se un parente possa opporsi al desiderio di un altro parente, e auspica una precisazione di questa disposizione. MERH chiede di verificare l’opportunità d'introdurre una soluzione a cascata, in analogia a quella dell’ordinanza sui trapianti nel caso in cui vi siano interessi contrastati tra i parenti prossimi14. VD, SGRM, SwissUni, UGF/CURML e UniL fanno notare che la nuova disposizione impone limiti eccessivi alla medicina forense. Nel caso di una morte improvvisa o di un procedimento penale, il pubblico ministero o un medico legale dovrebbe avere la possibilità di chiedere un esame genetico per accertare la causa del decesso (p. es. determinate cardiomiopatie ereditarie o disturbi del ritmo cardiaco); la lettera b deve essere completata di conseguenza.
Sul capoverso 2 ZH e Gensuisse considerano discutibile che solo la donna debba acconsentire all’esame. PEV accetta l’esecuzione di esami genetici su embrioni o feti nati morti al fine di accertare la causa del decesso, ma non può appoggiare l’esame nell’ambito di interruzioni di gravidanza e chiede la soppressione della relativa disposizione. GUMEK e SSPH+ sono fondamentalmente d’accordo con il principio della disposizione, ma ritengono necessarie delle deroghe.
13 RS 832.112.31
14 RS 810.211