Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 59 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione totale della LEGU
3.3 Capitolo 2: Esami genetici e prenatali in ambito medico
Osservazioni generali sulla sezione 1 (prescrizione, consulenza e comunicazione dei risultati)
Numerosi partecipanti alla consultazione esprimono il desiderio di riunire in un’unica sezione tutte le disposizioni rilevanti sull’informazione, la consulenza, il consenso e la comunicazione (I Verdi, ap, br, HGS, SAG, vahs). PharmaSuisse chiede che la facoltà di prescrizione sia estesa in generale anche ai farmacisti.
Articolo 17 Prescrizione degli esami
TI, ZH, A+ e SwissUni desiderano completare il capoverso 1 lettera a con un riferimento alla legge sulle professioni mediche15. VD, SwissUni e UniL chiedono di specificare quale perfezionamento autorizza i medici ad analizzare un determinato numero di geni. ZG ritiene che la lettera b includa già anche la lettera a. ZH e USZ osservano che un titolo federale riconosciuto debba essere equiparato a un titolo federale. ACSI, FRC e SKS non accettano che un medico del lavoro o un medico di fiducia di un’assicurazione sia autorizzato a prescrivere tali esami.
Riguardo alla lettera b NW critica l’introduzione di un certificato di capacità. TI chiede che la qualifica nel campo della genetica umana sia sostituita dal titolo di perfezionamento federale in genetica umana. ZH propone di sostituire il termine «genetica umana» con «genetica medica». PLR, KLCH, SAKK e SGMO concordano sulla necessità di una qualifica nell’ambito della genetica umana. Altri partecipanti propongono che la facoltà di prescrizione degli esami genetici sia riservata ai medici con titolo di perfezionamento federale in un settore specifico (PS, IH, KLCH, procap, SAKK, SGMO). A+ propone l’introduzione di certificati di capacità che attestino le relative conoscenze specifiche. FMH, QUALAB e SGMG auspicano che si tratti di una qualifica supplementare riconosciuta nel campo della genetica medica. GUMEK, FMH, QUALAB, SGMG e SSPH+ raccomandano d'indicare esplicitamente il titolo di perfezionamento in genetica medica.
Sul capoverso 2 GE chiede che i farmacisti ricevano un’apposita formazione per la prescrizione di esami genetici. Questa formazione dovrebbe essere controllata dai farmacisti cantonali. PEV vuole specificare in questo capoverso che tutti gli esami genetici possano essere prescritti solo dai medici di cui al capoverso 1. Nove partecipanti avanzano la stessa richiesta per l’intero ambito medico e prenatale (I Verdi, ap, br, HGS, KLCH, SAG, SAKK; SGMO, vahs). IH, insieme e procap lo chiedono esplicitamente per l’ambito prenatale. PharmaSuisse ritiene che i farmacisti dovrebbero avere la possibilità di eseguire esami genetici anche senza prescrizione medica. Progenom apprezza la flessibilità riguardo alla facoltà di prescrivere determinati esami e ne chiede l’estensione ai farmacisti.
ZH e USZ fanno notare (come già al cpv. 1 lett. b) che alla lettera b il titolo federale riconosciuto debba essere equiparato al titolo federale. GUMEK e SSPH+ chiedono che i requisiti della lettera b non siano cumulativi.
Articolo 18 Consulenza genetica in generale
GL segnala che le norme sulla consulenza aumentano il lavoro dei medici. TI e VD lamentano la mancanza di una descrizione precisa della persona competente in materia di consulenza genetica. PEV, PS, IH, procap e SPO approvano le disposizioni sulla consulenza genetica. insieme e IEH2 chiedono che anche gli esami prenatali volti a valutare un rischio debbano essere preceduti da una consulenza completa. SPO desidera che i contenuti della consulenza siano accompagnati da informazioni scritte.
Riguardo al capoverso 1, ZH e USZ chiedono che (come per i test genetici diagnostici) anche per i test
15 RS 811.11