Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 51 pagine
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DCPA, COPC; Delémont). È importante che questa fase transitoria duri il meno possibile (GE).
La disposizione è esplicitamente appoggiata (PEV, pvl; HVCH-HD, Pro Natura, RZU, FP, ATA, WWF, ZPG, ZPZ).
La disposizione va stralciata (Aqua Nostra).
Le disposizioni transitorie vanno semplificate e occorre prevedere deroghe adeguate (SVIT). Sono troppo restrittive (UCV, USPI).
1.6.2 Capoverso 1
In generale
All’articolo 52a va ripresa la condizione posta dall’articolo 30b (“se le zone edificabili di un Cantone sono complessivamente troppo grandi”) (BS).
La disposizione transitoria di cui all’articolo 38a capoverso 2 R LPT va interpretata nel modo seguente: i ricorsi ancora pendenti devono essere portati a termine secondo il diritto previgente, ma solo se la nuova normativa non è più favorevole al ricorrente (ZG; ASPAN). L’OPT dovrebbe chiarire questo aspetto (ASPAN).
Bisogna accogliere altre deroghe (USPI) in vista di crescite demografiche e economiche superiori alla media (BBV, CNAV, Gewerbe LU, VSLG-ADPR, VTL), oppure per i piani di utilizzazione che, al momento dell’entrata in vigore della revisione, sono già stati approvati in base all’articolo 26 OPT (UR) o sono stati sottoposti a un esame preliminare prima dell’entrata in vigore della legge e dell’ordinanza e che, sulla base di questo esame, sono stati pubblicati (OW). Occorre prevedere un’altra eccezione per le zone che, prima dell’entrata in vigore della revisione, potrebbero essere riconosciute quali aree di sviluppo strategiche nell’ambito di progetti di agglomerato, mentre la relativa pianificazione non è ancora conclusa (VD; ACS; UCV). Occorre stabilire una deroga anche nel caso dei settori destinati a estendere la zona edificabile nel caso di progetti di agglomerato che hanno già superato la fase di approvazione (FR, VD), di progetti concernenti centri regionali o locali oppure di piani direttori cantonali (VD) oppure di centri rurali riconosciuti dal Progetto territoriale Svizzera (FR). Un’ultima eccezione, infine, deve essere contemplata nel caso in cui il Cantone, sulla base del diritto federale, azzoni fondi utilizzabili all’interno o direttamente ai margini del comprensorio insediativo (FFS).
La soluzione restrittiva proposta impedisce all’autorità che approva i piani di considerare in modo globale la prevista moratoria di cinque anni e di gestirne coerentemente l’applicazione. La disposizione non corrisponde, inoltre, alle garanzie date dalla Confederazione durante la campagna per la revisione parziale della LPT (FR, VD).
Se, durante la fase transitoria, in un Cantone dovesse verificarsi una crescita demografica superiore alla media, bisogna riservare la possibilità di rendere disponibile l’infrastruttura necessaria, zone edificabili comprese (UDC; USC, usam; AgorA, AGRO, BVA, BVBB, BVSH; FBV-UPF, Gastro Suisse, LOBAG, USDCR, ZBV).
Lettera a
La disposizione va stralciata o per lo meno riformulata in modo meno vincolante (FR).
Per tutti gli azzonamenti cresciuti in giudicato occorre chiarire, se sono stati regolarmente approvati dal Cantone prima dell’entrata in vigore della LPT, se non hanno sollevato ricorsi oppure se gli eventuali ricorsi sono stati respinti dopo l’entrata in vigore della LPT sulla base dei riferimenti giuridici in vigore al momento dell’autorizzazione. In caso contrario si favorirebbe un abuso della possibilità di ricorso (BE).
Lettera b
20/51 412/2004-00920/41/22/04/06/M461-0129