Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 51 pagine

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Lettera a

È stato rilevato che 20 centimetri al massimo non sono molti. Per evitare di suddividere un impianto in troppi elementi, capita di dover coprire condotti di aerazione: a tale scopo occorre di solito una trentina di centimetri, una differenza non eccessiva rispetto al criterio stabilito (“sufficientemente adattato”). Si tenga conto che, per motivi idraulici, non è possibile montare pannelli piatti con un angolo inferiore a 15°: ne consegue che se su un tetto piano si dovessero rispettare i 20 cm stabiliti dalla lettera a, l’angolo d’inclinazione sarebbe inferiore a 10° (Swissolar, SSES).

Non è detto che gli impianti solari sporgenti di 20 cm al massimo siano “sufficientemente adattati”, poiché possono innalzare oltremisura gli edifici e le sommità dei tetti e, di conseguenza, pregiudicare interessi del Comune (aspetto dell’abitato) e dei vicini. Inoltre oggi esistono impianti “integrati” la cui altezza non oltrepassa il tetto. Si propone pertanto che un impianto sia considerato “sufficientemente adattato” quando non oltrepassa la copertura esistente (ad es. di tegole) (UCS).

Questa disposizione va stralciata. In merito alla lettera a il rapporto esplicativo afferma che “un’effettiva integrazione nel tetto resta tuttavia in generale la soluzione migliore” (p. 13). Esteticamente può darsi che questa affermazione sia vera, ma da un punto di vista tecnico è, per molti impianti solari, sbagliata. Lasciando dietro i pannelli uno spazio di aerazione inferiore a 10 – 20 cm, non è possibile evacuare tutto il calore prodotto dalle cellule fotovoltaiche, e ciò può comportare una perdita di efficacia anche del 20 % (TG).

Nelle zone riservate all’industria, l’artigianato e i servizi, la posa di impianti solari non solleva praticamente mai opposizioni. In queste aree, la maggior parte degli edifici ha un tetto piano. Poiché, tuttavia, su questo tipo di copertura i pannelli fotovoltaici sono di solito montati su supporti inclinati e non corrispondono pertanto alle definizioni date dalle lettere a e b, in tal caso occorrerebbe, paradossalmente, presentare una domanda di autorizzazione. Anche se è vero che, secondo l’articolo 18a capoverso 2 lettera a LPT, i Cantoni possono “designare determinati tipi di zone edificabili dove l’aspetto estetico è meno importante, nelle quali anche altri impianti solari possono essere esentati dall’autorizzazione” e, in tal modo, hanno la possibilità di svincolare dall’obbligo di autorizzazione gli impianti solari del tipo appena ricordato, ad esempio in una zona destinata all’industria e all’artigianato, è noto che questo genere di normative complementari impiega anni prima di essere adottato in tutti i Cantoni. Alla disposizione dell’OPT occorre pertanto aggiungere una lettera supplementare, concernente i pannelli montati in supporti inclinati su tetti piani che, nel rispetto dell’altezza degli edifici stabilita per la zona, consenta di superare i 20 cm stabiliti nella lettera a (Swissolar, SSES).

La disposizione avrebbe come conseguenza che gli edifici con tetti piani o solo leggermente inclinati sarebbero sempre soggetti all’obbligo di autorizzazione. Da un punto di vista tecnico si tratta però di una decisione arbitraria (AR, AG; CSSM, SHS, Archeologia Svizzera, ERR, ABV, Città di Zurigo). Se “visti frontalmente”, in pratica tutti gli impianti solari oltrepassano di oltre 20 cm il tetto sul quale sono montati. Di fatto, in tal modo l’obbligo di chiedere un’autorizzazione persisterebbe, ma solo per gli impianti su tetti piani, ossia quelli che meno disturbano: ciò non corrisponde allo spirito dell’articolo 18a capoverso 1 LPT. L’articolo 32a capoverso 1 OPT andrebbe pertanto esteso a questo tipo di edifici (SG, SH, TG). Il capoverso va modificato nel modo seguente: “Un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto se: a. è montato parallelamente alla superficie di un tetto a spioventi; b. non sporge oltre la grondaia, il displuvio e la sommità del tetto; c. si presenta sotto forma di una superficie compatta e continua; e d. non supera per più di 120 cm il parapetto superiore di un tetto piano e non si stacca dalla facciata per più di 50 cm” (TG).

Un’altra proposta di integrazione per la lettera a: “montato parallelamente alla superficie del tetto” e, al termine del capoverso: “su un tetto piano, non oltrepassa la superficie del tetto ortogonalmente per più di 1 m e, in base allo stato della tecnica, presenta un basso grado di riflessione” (ASPAN, CSSM, SHS, Archeologia Svizzera, FP). In merito, si propone una nuova lettera e: “sui tetti piani, gli impianti non devono superare le seguenti dimensioni; X

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