Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 51 pagine

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di edifici già esistenti dovrebbe essere possibile già a partire da 0,65 o 0,75 unità di manodopera.

È necessario integrare il capoverso 1, permettendo la custodia di cavalli ospiti e ponendo come condizione, oltre alle disposizioni della LDFR, anche le dimensioni dell’azienda, le infrastrutture esistenti e la disponibilità della necessaria base foraggera (SGBV, VTL, ZBV).

Limitare la tenuta di cavalli a titolo professionale in funzione di dimensioni minime dell’azienda è una condizione che va soppressa: l’articolo va adeguato di conseguenza (PLR).

Non si può classificare come professionale un’azienda unicamente basandosi su un potenziale onere lavorativo calcolato unilateralmente e in maniera esclusivamente teorica (FSSE, LOBAG). Si chiede che il numero di cavalli non sia vincolato al parametro delle unità di manodopera, ma che sia calcolato sulla scorta della base foraggera propria e di una sufficiente superficie di pascolo (Kleinbauern).

Occorre sopprimere il riferimento alla LDFR nella definizione di azienda agricola (art. 34b cpv. 1) e riferirsi invece all’OTerm (ordinanza sulla terminologia agricola) che definisce le forme di azienda sulla base della politica agricola federale, ridiscussa ogni quattro anni. Si auspica, inoltre, una migliore armonizzazione con quest’ultima (AgriGenève, analogamente COFICHEV).

La disposizione del capoverso 1, secondo la quale vanno considerate aziende agricole solo quelle che soddisfano le condizioni poste dagli articoli 5 e 7 LDFR, è troppo restrittiva. La tenuta di cavalli deve essere possibile, con restrizioni, anche in aziende agricole gestite a titolo accessorio. Se la tenuta di cavalli in quest’ultime non venisse riconosciuta come fondamentalmente conforme alla destinazione della zona, potrebbe essere classificata solo come tenuta di animali a scopo di hobby, una soluzione che non sembra corretta (WWF).

Il WWF chiede un chiarimento: nel rapporto esplicativo a proposito del capoverso 1 si dichiara che l’azienda deve raggiungere le dimensioni minime definite dalla LDFR prima e dopo la realizzazione del progetto edilizio. In base al diritto vigente, l’azienda deve dimostrare, anche se non detiene cavalli (suoi o ospiti), di raggiungere le dimensioni minime richieste. Il legislatore non ha introdotto modifiche in proposito, cercando in particolare di evitare che sorgano aziende specializzate nell’equitazione o nella tenuta di cavalli in pensione, senza che sussista come richiesto uno stretto legame con lo sfruttamento agricolo del terreno. Secondo il rapporto presentato dalla CAPTE-N il 24 aprile 2012 tenere cavalli in pensione non costituisce un’attività agricola, ma semplicemente una “attività affine”. L’azienda deve pertanto soddisfare le condizioni necessarie per essere riconosciuta come azienda agricola.

3.2.3 Capoverso 2

In generale

Affinché gli spiazzi per l’utilizzazione dei cavalli non siano impiegati ad altro scopo, nell’ordinanza occorre precisare che non devono presentare dimensioni adatte alla competizione, ossia 20 m di larghezza per 40 m di lunghezza (WWF).

Il Canton Vallese propone la seguente integrazione: “il parco realizzato per l’uscita quotidiana con qualsiasi tempo (« area di uscita con qualsiasi tempo ») deve essere allestito su un terreno non coperto e che resiste quando calpestato”. La motivazione è la seguente: le aree di uscita di questo tipo possono variare in maniera considerevole a seconda del

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numero di cavalli (generalmente da 24 a 48 m per cavallo, superficie massima di 800 m ). Una tettoia può diventare una struttura edilizia di dimensioni considerevoli, soprattutto fuori dalle zone edificabili, e ciò non è auspicabile.

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