Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 51 pagine
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2.3.3 Lettera b
La lettera b va stralciata (CFNP).
La parola “oggetti” può risultare equivoca, poiché l’ISOS non suddivide un insediamento in oggetti, bensì in “perimetri edificati”, “gruppi edilizi” e “elementi eminenti”. La lettera b va pertanto riformulata come segue: “Perimetri edificati, gruppi edilizi ed elementi eminenti secondo l’Inventario federale degli abitati meritevoli di protezione, d’importanza nazionale e appartenenti alla categoria di rilievo A” (SG).
La lettera b va estesa agli oggetti ISOS d’importanza nazionale e appartenenti alla categoria di rilievo B, così da evitare un guazzabuglio tra zone con e zone senza obbligo di autorizzazione in insediamenti chiusi (CFNP, FP).
2.3.4 Lettera c
Questa lettera andrebbe posta all’inizio, poiché è meglio cominciare con un’osservazione di carattere generale, e passare in seguito ad aspetti più specifici (VS).
Questa lettera comprende tutti gli oggetti di importanza nazionale secondo la LPN, di cui fanno parte anche tutti gli oggetti ISOS. La lettera b, tuttavia, limita l’applicabilità solo ad alcuni di questi, ossia solo a quelli che appartengono alla categoria A (ZH).
2.3.5 Lettera d
L’autorità che rilascia i permessi edilizi può non sapere se e a quali oggetti sono stati concessi sussidi federali. La lettera d va pertanto stralciata (TG).
2.3.6 Lettera e
La lettera e subordina la disposizione concernente la posa di impianti solari alla possibilità di trasformare e conservare gli edifici degni di protezione ai sensi degli articoli 24d capoverso 2 LPT e 39 capoverso 2 OPT. Una scelta in sé condivisibile; tuttavia si chiede che, a questa stessa stregua, tutti gli edifici e impianti degni di protezione di cui all’articolo 32b AP OPT lo siano anche ai sensi dell’articolo 24d capoverso 2 LPT (USC; AgorA, AGRO, BBV, BVA, BVSH, CJA, CNAV, FBV-UPF, LOBAG, USDCR, Swiss Beef, VTL, ZBV).
2.3.7 Lettera f
La lettera f, che presuppone la designazione di oggetti quali monumenti culturali di importanza cantonale nel piano direttore, può essere considerata una fattispecie completiva, applicabile in via sussidiaria, in vista della protezione di questo tipo di oggetti (ASPAN).
Tenuto conto che, secondo la Costituzione, la protezione del paesaggio è un compito
cantonale (cfr. art. 3, 42 cpv. 1 e 78 cpv. 1 Cost.), è assai discutibile prendere come pretesto la disposizione di un’ordinanza dedicata a un tema specifico (autorizzazione di impianti solari) per imporre ai Cantoni di designare monumenti culturali di importanza cantonale nei loro piani direttori (SG, TI).
Sarebbe opportuno menzionare questi oggetti non solo nel piano direttore ma anche in altri inventari cantonali stabiliti sulla base delle legislazioni cantonali (OW; NIKE).
La lettera f deve lasciar liberi i Cantoni di decidere in che modo intendono designare i monumenti architettonici di importanza cantonale (SG; CSSM, SHS, Archeologia Svizzera, AKD). Costituisce un’ingerenza inutile nelle competenze cantonali. Si dimentica, inoltre, che nelle loro legislazioni i Cantoni hanno disciplinato la protezione della natura e del paesaggio in modi diversi (TG; CSSM, SHS, Archeologia Svizzera). Siccome divergono sensibilmente l’uno dall’altro, i piani direttori non costituiscono uno strumento sufficientemente adatto per designare i monumenti culturali di importanza cantonale e nazionale (NIKE). Molti Cantoni
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