Progetto

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto

le, il fornitore di servizi finanziari informa i suoi clienti sui parametri di calcolo e sulle fasce di fluttuazione.

3 Sono considerate vantaggi le prestazioni che giungono da terzi al fornitore di servizi finanziari in relazione con la fornitura di un servizio finanziario, in particolare provvigioni, riduzioni o altri vantaggi patrimoniali.

Art. 27 Operazioni di collaboratori

1 I fornitori di servizi finanziari prevedono misure di sorveglianza delle operazioni che i collaboratori effettuano per proprio conto, in particolare misure che impediscono che i collaboratori abusino di informazioni privilegiate per simili operazioni.

2 Essi disciplinano in un’istruzione interna le misure di sorveglianza adeguate e appropriate per tali operazioni.

Capitolo 3: Consulenti alla clientela

Art. 28 Obbligo della formazione e della formazione continua

I consulenti alla clientela devono disporre di conoscenze sufficienti sulle norme di comportamento ai sensi della presente legge e di conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività.

Art. 29 Obbligo di registrazione

In Svizzera può operare come consulente alla clientela solamente chi è iscritto nel Registro dei consulenti alla clientela.

Art. 30 Presupposti per la registrazione

1 I consulenti alla clientela vengono iscritti nel Registro dei consulenti alla clientela se forniscono la prova:

a. di avere concluso un’assicurazione di responsabilità civile professionale o di avere fornito garanzie finanziarie equivalenti; e

b. di essere affiliati a un organo di mediazione (art. 75).

2 Contro i consulenti alla clientela non deve:

a. essere iscritta nel casellario giudiziale alcuna condanna penale per violazione degli articoli 119–121 o per reati contro il patrimonio di cui agli articoli 137–172ter CP; e

b. sussistere alcun divieto di esercitare l’attività di cui all’articolo [33a] LFINMA e alcun divieto di esercizio della professione di cui all’articolo 33 LFINMA.

3 Se i consulenti alla clientela operano come collaboratori presso un fornitore di servizi finanziari, i presupposti di cui al capoverso 1 possono venire adempiuti da quest’ultimo.