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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine
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le, il fornitore di servizi finanziari informa i suoi clienti sui parametri di calcolo e sulle fasce di fluttuazione.
3 Sono considerate vantaggi le prestazioni che giungono da terzi al fornitore di servizi finanziari in relazione con la fornitura di un servizio finanziario, in particolare provvigioni, riduzioni o altri vantaggi patrimoniali.
Art. 27 Operazioni di collaboratori
1 I fornitori di servizi finanziari prevedono misure di sorveglianza delle operazioni che i collaboratori effettuano per proprio conto, in particolare misure che impediscono che i collaboratori abusino di informazioni privilegiate per simili operazioni.
2 Essi disciplinano in un’istruzione interna le misure di sorveglianza adeguate e appropriate per tali operazioni.
Capitolo 3: Consulenti alla clientela
Art. 28 Obbligo della formazione e della formazione continua
I consulenti alla clientela devono disporre di conoscenze sufficienti sulle norme di comportamento ai sensi della presente legge e di conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività.
Art. 29 Obbligo di registrazione
In Svizzera può operare come consulente alla clientela solamente chi è iscritto nel Registro dei consulenti alla clientela.
Art. 30 Presupposti per la registrazione
1 I consulenti alla clientela vengono iscritti nel Registro dei consulenti alla clientela se forniscono la prova:
a. di avere concluso un’assicurazione di responsabilità civile professionale o di avere fornito garanzie finanziarie equivalenti; e
b. di essere affiliati a un organo di mediazione (art. 75).
2 Contro i consulenti alla clientela non deve:
a. essere iscritta nel casellario giudiziale alcuna condanna penale per violazione degli articoli 119–121 o per reati contro il patrimonio di cui agli articoli 137–172ter CP; e
b. sussistere alcun divieto di esercitare l’attività di cui all’articolo [33a] LFINMA e alcun divieto di esercizio della professione di cui all’articolo 33 LFINMA.
3 Se i consulenti alla clientela operano come collaboratori presso un fornitore di servizi finanziari, i presupposti di cui al capoverso 1 possono venire adempiuti da quest’ultimo.