Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine
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Art. 39 Deroghe in base al genere di valori mobiliari
Non sussiste alcun obbligo di pubblicazione di un prospetto nel caso di offerte pubbliche di valori mobiliari delle categorie seguenti:
a. titoli di partecipazione che vengono emessi al di fuori di un aumento di capitale scambiandoli con azioni già emesse della medesima categoria;
b. valori mobiliari che vengono offerti in permuta in occasione di una ripresa, purché vi siano indicazioni scritte che sono equiparabili a un prospetto sotto il profilo del contenuto;
c. valori mobiliari che vengono offerti o assegnati in occasione di una fusione, una scissione, una conversione o un trasferimento di patrimonio, purché vi siano indicazioni scritte che sono equiparabili a un prospetto sotto il profilo del contenuto;
d. titoli di partecipazione che vengono pagati come dividendi a titolari di titoli di partecipazione della medesima categoria, purché vi siano informazioni scritte sul numero e sulla categoria dei titoli di partecipazione e sui motivi e sui particolari inerenti all’offerta;
e. valori mobiliari che datori di lavoro o imprese collegate offriranno o assegneranno ad attuali o a ex membri del consiglio di amministrazione o della direzione o ai loro impiegati, purché vi siano informazioni scritte sul numero e sulla categoria dei valori mobiliari e sui motivi e sui particolari inerenti;
f. quote al capitale di banche centrali;
g. valori mobiliari che vengono emessi da istituti con scopo ideale per l’acquisizione di mezzi a fini non commerciali;
h. obbligazioni di cassa;
i. valori mobiliari con una scadenza inferiore a un anno (strumenti del mercato monetario);
j. derivati che non vengono offerti sotto forma di un’emissione.
Art. 40 Obbligo di pubblicazione del prospetto sulle piazze borsistiche
Le piazze borsistiche possono ammettere al commercio solamente valori mobiliari per i quali sono adempiuti gli obblighi di pubblicazione dei prospetti che si applicano alle offerte pubbliche.
Art. 41 Informazioni al di fuori dell’obbligo di pubblicazione del prospetto
Se non sussiste alcun obbligo di pubblicazione del prospetto, le informazioni essenziali rivolte agli investitori devono essere rese note in modo da garantirne la parità di trattamento.