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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine

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Art. 31 Servizio di registrazione

1 Il servizio di registrazione tiene il Registro dei consulenti alla clientela. Esso necessita dell’autorizzazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

2 Il servizio di registrazione deve essere organizzato in modo tale che sia assicurato l’adempimento indipendente dei suoi obblighi.

3 Il servizio di registrazione e le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione devono offrire garanzia di una gestione ineccepibile. Queste persone devono inoltre:

a. godere di buona reputazione; e

b. disporre delle qualifiche professionali indispensabili per la funzione.

4 Per la propria attività, il servizio di registrazione riscuote emolumenti a copertura dei costi. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti. La normativa è retta dall’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19976sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

5 Se il servizio di registrazione non soddisfa più i requisiti secondo la presente legge, la FINMA dispone i provvedimenti necessari per colmare le lacune. Se il servizio di registrazione non colma le lacune che mettono a rischio l’adempimento dei compiti entro un termine adeguato, la FINMA gli revoca la competenza di registrare i consulenti alla clientela.

6 Se il mercato non istituisce alcun servizio di registrazione, il Consiglio federale designa un servizio competente per questo compito.

Art. 32 Tenuta del Registro

1 Il servizio di registrazione decide in merito alle iscrizioni e alle cancellazioni nel Registro dei consulenti alla clientela.

2 I consulenti alla clientela registrati e i loro datori di lavoro sono tenuti a comunicare senza indugio al servizio di registrazione tutti i cambiamenti delle condizioni alla base della registrazione.

3 L’autorità di vigilanza comunica al servizio di registrazione se:

a. emana un divieto di esercitare l’attività o un divieto di esercizio della professione ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2 lettera b nei confronti dei consulenti alla clientela iscritti; e

b. se ha notizia che contro di essi sussiste una condanna penale di cui all’articolo 30 capoverso 2 lettera a.

4 Se il servizio di registrazione ha notizia del venire meno di un presupposto per la registrazione, cancella dal Registro il consulente alla clientela.

5 I dati del Registro dei consulenti alla clientela sono pubblici e vengono resi accessibili con procedura di richiamo.

6 RS 172.010