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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine

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Art. 33 Procedura

La procedura d’iscrizione nel Registro è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19687sulla procedura amministrativa.

Capitolo 4: Servizi finanziari transfrontalieri in Svizzera

Art. 34 Obbligo di registrazione per fornitori esteri di servizi finanziari

1 I fornitori esteri di servizi finanziari che esercitano un’attività che in Svizzera sottostà all’obbligo di autorizzazione devono essere iscritti nel Registro per fornitori esteri di servizi finanziari.

2 Non sottostanno ad alcun obbligo di registrazione i fornitori esteri di servizi finanziari che dispongono di un’autorizzazione per la loro attività in Svizzera.

Art. 35 Presupposti per la registrazione

I fornitori esteri di servizi finanziari vengono iscritti nel Registro di cui all’articolo 36 se:

a. nello Stato in cui hanno la loro sede o nello Stato in cui si trova la loro amministrazione centrale:

1. dispongono di un’autorizzazione per l’attività che in Svizzera sottostà all’obbligo di autorizzazione,

2. sottostanno a una vigilanza che è equivalente a quella dei fornitori svizzeri di servizi finanziari;

b. hanno concluso un’assicurazione di responsabilità civile professionale o hanno fornito garanzie finanziarie equivalenti;

c. si impegnano per scritto nei confronti della FINMA a fornire un’informazione completa sulle operazioni effettuate in Svizzera e sulle relazioni commerciali intrattenute in Svizzera;

d. tra la FINMA e le autorità di vigilanza estere rilevanti esiste un accordo sulla collaborazione e sullo scambio di informazioni.

Art. 36 Registro per fornitori esteri di servizi finanziari

1 La FINMA tiene il Registro dei fornitori esteri di servizi finanziari che vogliono fornire servizi finanziari transfrontalieri in Svizzera ai sensi del presente capitolo. Per la tenuta del Registro può ricorrere a terzi.

2 Se la FINMA ha notizia del venire meno di un presupposto per la registrazione o di una grave violazione delle norme di comportamento, cancella dal Registro il fornitore estero di servizi finanziari.

7 RS 172.021