Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine
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Art. 33 Procedura
La procedura d’iscrizione nel Registro è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19687sulla procedura amministrativa.
Capitolo 4: Servizi finanziari transfrontalieri in Svizzera
Art. 34 Obbligo di registrazione per fornitori esteri di servizi finanziari
1 I fornitori esteri di servizi finanziari che esercitano un’attività che in Svizzera sottostà all’obbligo di autorizzazione devono essere iscritti nel Registro per fornitori esteri di servizi finanziari.
2 Non sottostanno ad alcun obbligo di registrazione i fornitori esteri di servizi finanziari che dispongono di un’autorizzazione per la loro attività in Svizzera.
Art. 35 Presupposti per la registrazione
I fornitori esteri di servizi finanziari vengono iscritti nel Registro di cui all’articolo 36 se:
a. nello Stato in cui hanno la loro sede o nello Stato in cui si trova la loro amministrazione centrale:
1. dispongono di un’autorizzazione per l’attività che in Svizzera sottostà all’obbligo di autorizzazione,
2. sottostanno a una vigilanza che è equivalente a quella dei fornitori svizzeri di servizi finanziari;
b. hanno concluso un’assicurazione di responsabilità civile professionale o hanno fornito garanzie finanziarie equivalenti;
c. si impegnano per scritto nei confronti della FINMA a fornire un’informazione completa sulle operazioni effettuate in Svizzera e sulle relazioni commerciali intrattenute in Svizzera;
d. tra la FINMA e le autorità di vigilanza estere rilevanti esiste un accordo sulla collaborazione e sullo scambio di informazioni.
Art. 36 Registro per fornitori esteri di servizi finanziari
1 La FINMA tiene il Registro dei fornitori esteri di servizi finanziari che vogliono fornire servizi finanziari transfrontalieri in Svizzera ai sensi del presente capitolo. Per la tenuta del Registro può ricorrere a terzi.
2 Se la FINMA ha notizia del venire meno di un presupposto per la registrazione o di una grave violazione delle norme di comportamento, cancella dal Registro il fornitore estero di servizi finanziari.