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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine

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Art. 45 Suddivisione

1 Il prospetto può constare di un unico documento o di più documenti singoli.

2 Se consta di più documenti singoli, può essere suddiviso in:

a. un modulo di registrazione con le indicazioni sull’emittente;

b. una descrizione dei valori mobiliari con le indicazioni sui valori mobiliari che vengono offerti pubblicamente o che vanno ammessi al commercio su una piazza borsistica;

c. un riassunto.

Art. 46 Prospetto di base

1 Soprattutto nel caso di titoli di credito che vengono emessi in un programma d’offerta, il prospetto può essere allestito sotto forma di un prospetto di base che non contiene le condizioni definitive.

2 Il prospetto di base contiene tutte le indicazioni sull’emittente e sui valori mobiliari che vengono offerti pubblicamente o che vanno ammessi al commercio su una piazza borsistica, a disposizione al momento della pubblicazione.

3 Se le condizioni definitive dell’offerta non vengono inserite né nel prospetto di base né in un’aggiunta di cui all’articolo 57, vanno allora pubblicate il più rapidamente possibile e depositate presso l’organo di verifica di cui all’articolo 53.

Art. 47 Disposizioni di esecuzione

Tenendo conto delle caratteristiche specifiche di emittenti e valori mobiliari, il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione, specialmente:

a. sul formato del prospetto e del prospetto di base, del riassunto, delle condizioni definitive e delle aggiunte;

b. sul contenuto del riassunto;

c. sulle indicazioni minime del prospetto.

Sezione 3: Agevolazioni

Art. 48 Principio

1 Il Consiglio federale può stabilire agevolazioni dall’obbligo di pubblicazione del prospetto per emittenti di valori mobiliari che nel corso del precedente esercizio non superano due delle seguenti grandezze:

a. bilancio complessivo di 20 milioni di franchi;

b. cifra d’affari di 40 milioni di franchi;

c. media annua di 250 posti in organico a tempo pieno.

2 Esso può inoltre stabilire agevolazioni per: