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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine

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a. imprese che si capitalizzano in misura limitata sulla piazza borsistica;

b. emissioni di diritti di opzione.

3 Imposta le agevolazioni in maniera uniforme, rifacendosi in particolare:

a. al tipo di valori mobiliari emessi;

b. al volume dell’emissione;

c. alla situazione di mercato;

d. al concreto bisogno degli investitori di ricevere un’informazione trasparente;

e. all’attività commerciale e alle dimensioni degli emittenti.

Sezione 4: Investimenti collettivi di capitale

Art. 49 Investimenti collettivi di capitale aperti

1 Per gli investimenti collettivi di capitale aperti di cui al titolo secondo della legge del 23 giugno 20069 sugli investimenti collettivi, la direzione del fondo e la SICAV allestiscono un prospetto (art. 13 cpv. 2 lett. a e b della legge sugli investimenti collettivi).

2 Il prospetto contiene il regolamento del fondo, salvo che agli interessati venga comunicato dove il regolamento stesso può essere ottenuto prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione.

3 Il Consiglio federale stabilisce quali indicazioni, oltre al regolamento del fondo, devono figurare nel prospetto.

4 Il prospetto e le sue modifiche vanno sottoposti senza indugio alla FINMA.

Art. 50 Investimenti collettivi di capitale chiusi

1 La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale di cui all’articolo 98 della legge del 23 giugno 200610 sugli investimenti collettivi allestisce un prospetto.

2 Esso contiene soprattutto indicazioni di cui all’articolo 102 capoverso 1 della legge sugli investimenti collettivi circa:

a. gli investimenti;

b. la politica di investimento;

c. le limitazioni di investimento;

d. la ripartizione dei rischi;

e. i rischi connessi agli investimenti;

f. le tecniche di investimento.

9 RS 951.31

10 RS 951.31