Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine
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a. imprese che si capitalizzano in misura limitata sulla piazza borsistica;
b. emissioni di diritti di opzione.
3 Imposta le agevolazioni in maniera uniforme, rifacendosi in particolare:
a. al tipo di valori mobiliari emessi;
b. al volume dell’emissione;
c. alla situazione di mercato;
d. al concreto bisogno degli investitori di ricevere un’informazione trasparente;
e. all’attività commerciale e alle dimensioni degli emittenti.
Sezione 4: Investimenti collettivi di capitale
Art. 49 Investimenti collettivi di capitale aperti
1 Per gli investimenti collettivi di capitale aperti di cui al titolo secondo della legge del 23 giugno 20069 sugli investimenti collettivi, la direzione del fondo e la SICAV allestiscono un prospetto (art. 13 cpv. 2 lett. a e b della legge sugli investimenti collettivi).
2 Il prospetto contiene il regolamento del fondo, salvo che agli interessati venga comunicato dove il regolamento stesso può essere ottenuto prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione.
3 Il Consiglio federale stabilisce quali indicazioni, oltre al regolamento del fondo, devono figurare nel prospetto.
4 Il prospetto e le sue modifiche vanno sottoposti senza indugio alla FINMA.
Art. 50 Investimenti collettivi di capitale chiusi
1 La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale di cui all’articolo 98 della legge del 23 giugno 200610 sugli investimenti collettivi allestisce un prospetto.
2 Esso contiene soprattutto indicazioni di cui all’articolo 102 capoverso 1 della legge sugli investimenti collettivi circa:
a. gli investimenti;
b. la politica di investimento;
c. le limitazioni di investimento;
d. la ripartizione dei rischi;
e. i rischi connessi agli investimenti;
f. le tecniche di investimento.
9 RS 951.31
10 RS 951.31