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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine

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3 Per il prospetto della società di investimento a capitale fisso di cui all’articolo 110 della legge sugli investimenti collettivi si applica, per analogia, l’articolo 49.

Art. 51 Deroghe

In virtù della legge del 23 giugno 200611 sugli investimenti collettivi, la FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale svizzeri dalle disposizioni del presente capitolo, sempre che essi siano accessibili esclusivamente a clienti professionali e l’obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato.

Sezione 5: Esame del prospetto

Art. 52 Principio

1 Prima della sua pubblicazione, il prospetto deve essere esaminato quanto a completezza, coerenza e comprensibilità.

2 Il Consiglio federale può designare titoli di credito il cui prospetto deve essere esaminato solamente dopo la pubblicazione, se una banca o una società di intermediazione mobiliare garantiscono che al momento della pubblicazione sono disponibili le più importanti informazioni sull’emittente e sui valori mobiliari.

3 I prospetti di investimenti collettivi di capitale non devono essere esaminati. È fatto salvo l’obbligo di approvazione per documentazioni di investimenti collettivi di capitale esteri di cui agli articoli 15 capoverso 1 lettera e 120 della legge sugli investimenti collettivi12.

Art. 53 Organo di verifica

1 L’organo di verifica esamina i prospetti. Esso necessita dell’autorizzazione della FINMA.

2 L’organo di verifica deve essere organizzato in modo tale che sia assicurato l’adempimento indipendente dei suoi obblighi.

3 L’organo di verifica e le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione dell’organo di verifica devono offrire garanzia di una gestione ineccepibile. Queste persone devono inoltre:

a. godere di buona reputazione; e

b. disporre delle qualifiche professionali indispensabili per la funzione.

4 Per la propria attività, l’organo di verifica riscuote emolumenti a copertura dei costi. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti. La normativa è retta dall’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 199713sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

11RS 951.31

12RS 951.31

13 RS 172.010