Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine
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5 Se l’organo di verifica non soddisfa più i requisiti secondo la presente legge, la FINMA dispone i provvedimenti necessari per colmare le lacune. Se l’organo di verifica non colma le lacune che mettono a rischio l’adempimento dei compiti entro un termine adeguato, la FINMA gli revoca la competenza di esaminare il prospetto.
5 Se il mercato non istituisce alcun organo di verifica, il Consiglio federale designa un servizio competente per questo compito.
Art. 54 Procedura e termini
1 La procedura dell’organo di verifica è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa.
2 L’organo di verifica decide entro 10 giorni dall’arrivo del prospetto sulla sua approvazione.
3 In caso di nuovi emittenti il termine è di 20 giorni.
4 Se entro i termini di cui ai capoversi 2 e 3 non viene emessa alcuna decisione dall’organo di verifica, ciò non vale come approvazione del prospetto.
5 Se l’organo di verifica ha indizi che il prospetto è incompleto o se necessita di informazioni integrative, informa la persona che presenta il prospetto entro 10 giorni dalla ricezione di quest’ultimo e la invita a migliorarlo.
6 Per l’esame del prospetto migliorato, i termini partono dal momento in cui il miglioramento giunge all’organismo di valutazione.
Art. 55 Prospetti esteri
L’organo di verifica può approvare un prospetto allestito in virtù di norme giuridiche estere per un’offerta pubblica o l’ammissione al commercio su una piazza borsistica, se:
a. è stato allestito in conformità con standard internazionali fissati da organizzazioni internazionali di autorità di vigilanza sui titoli di credito; e
b. gli obblighi di informazione, anche con riferimento alle informazioni finanziarie, sono equiparabili con i requisiti della presente legge.
Art. 56 Validità
Dopo la loro approvazione, i prospetti sono validi durante 12 mesi per offerte pubbliche o ammissioni al commercio su una piazza borsistica.
Art. 57 Aggiunte
1 In un’aggiunta al prospetto devono essere menzionate nuove circostanze che:
a. emergono o vengono accertate tra l’approvazione del prospetto e la conclusione definitiva dell’offerta pubblica o dell’apertura del commercio su una piazza borsistica; e