Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 20Fedlex · Progetto
b. potrebbero influenzare la valutazione dei valori mobiliari.
2 L’aggiunta va comunicata all’organo di verifica immediatamente dopo che la nuova circostanza è emersa o accertata. Essa deve essere esaminata entro al massimo sette giorni in virtù delle stesse disposizioni del prospetto originale e pubblicata dopo l’approvazione. I riassunti vanno integrati dalle informazioni contenute nell’aggiunta.
3 Gli investitori che si sono già impegnati per l’acquisto o la sottoscrizione dei valori mobiliari, prima che l’aggiunta venga pubblicata possono ritirare i propri impegni entro due giorni dalla pubblicazione dell’aggiunta se:
a. il prospetto riguarda un’offerta pubblica di valori mobiliari;
b. la nuova circostanza si è verificata prima della conclusione definitiva dell’offerta pubblica e della fornitura dei valori mobiliari; e
c. la nuova circostanza è atta a influenzare la decisione sull’investimento.
4 Questo termine può venire prolungato dall’emittente o dall’offerente.
Capitolo 2: Foglio informativo di base per strumenti finanziari
Art. 58 Principio
1 Se uno strumento finanziario viene offerto a clienti privati, l’emittente deve previamente redigere un foglio informativo di base.
2 Se si tratta di un’offerta sotto forma di un’emissione, esso deve:
a. redigere per lo meno una versione provvisoria con indicazioni orientative prima della sottoscrizione dello strumento finanziario;
b. pubblicare il foglio informativo di base.
Art. 59 Deroghe
Non sussiste alcun obbligo di redazione di un foglio informativo di base nel caso di offerte di valori mobiliari sotto forma di azioni, ivi compresi i valori mobiliari da equiparare ad azioni, che assicurano diritti di partecipazione quali buoni di partecipazione o buoni di godimento.
Art. 60 Assicurazioni
1 Se un’assicurazione sulla vita riscattabile comprende un ulteriore strumento finanziario, deve essere redatto un foglio informativo di base che includa sia l’assicurazione sulla vita, sia l’altro strumento finanziario.
2 È fatto salvo l’obbligo d’informare dell’assicuratore di cui all’articolo 3 della legge del 2 aprile 190815 sul contratto d’assicurazione.