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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine

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Titolo quinto: Vigilanza e scambio di informazioni

Art. 117 Vigilanza

1 L’autorità di vigilanza sorveglia il rispetto dei requisiti posti alla fornitura di servizi finanziari e l’offerta di strumenti finanziari presso i fornitori di servizi finanziari da essa sorvegliati. Può prendere disposizioni per far cessare o impedire violazioni.

2 In merito alle controversie di diritto privato tra fornitori di servizi finanziari o tra fornitori di servizi finanziari e clienti decide il tribunale civile competente.

Art. 118 Scambio di informazioni

La FINMA, l’organismo di vigilanza, il servizio di registrazione per consulenti alla clientela, gli organi di verifica per prospetti, gli organi di mediazione e l’autorità di riconoscimento e di vigilanza sugli organi di mediazione possono trasmettersi reciprocamente informazioni non accessibili pubblicamente di cui necessitano per l’adempimento dei propri compiti.

Titolo sesto: Disposizioni penali

Art. 119 Violazione delle prescrizioni per prospetti e fogli informativi di base

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a. nel prospetto o nel foglio informativo di base di cui al titolo terzo o in altre informazioni:

1. fornisce indicazioni false o tace fatti importanti,

2. non fornisce tutte le indicazioni prescritte;

b. quanto al prospetto o al foglio informativo di base di cui al titolo terzo:

1. non li allestisce o non li allestisce in modo regolare,

2. non li pubblica o non li pubblica entro i termini prescritti.

2 È punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere chi ha agito per negligenza.

Art. 120 Offerta illecita di strumenti finanziari

1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a. offre pubblicamente o pubblicizza un portafoglio collettivo interno;

b. in assenza di un contratto di gestione patrimoniale, offre un prodotto strutturato a clienti privati senza rispettare le condizioni dell’articolo 58 capoverso 1.

2 È punito con la multa sino a 150 000 franchi chi agisce per negligenza.