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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine

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Art. 121 Violazione delle norme di comportamento

1 È punito con la multa sino a 50 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a. viola gli obblighi di informazione di cui agli articoli 7–9;

b. viola gli obblighi inerenti alla verifica dell’idoneità e alla verifica dell’adeguatezza di cui agli articoli 10–13 e all’articolo 14 capoverso 2;

c. gli obblighi di cui all’articolo 26.

2 È punito con la multa sino a 15 000 franchi chi agisce per negligenza.

Titolo settimo: Disposizioni finali

Art. 122 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 123 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 124 Disposizione transitoria

Per gli strumenti finanziari offerti a clienti privati prima dell’entrata in vigore della presente legge, occorre redigere entro due anni dall’entrata in vigore un foglio informativo di base.

Art. 125 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

… In nome del Consiglio federale:

Il presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione,