Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine
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Art. 121 Violazione delle norme di comportamento
1 È punito con la multa sino a 50 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
a. viola gli obblighi di informazione di cui agli articoli 7–9;
b. viola gli obblighi inerenti alla verifica dell’idoneità e alla verifica dell’adeguatezza di cui agli articoli 10–13 e all’articolo 14 capoverso 2;
c. gli obblighi di cui all’articolo 26.
2 È punito con la multa sino a 15 000 franchi chi agisce per negligenza.
Titolo settimo: Disposizioni finali
Art. 122 Disposizioni di esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
Art. 123 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 124 Disposizione transitoria
Per gli strumenti finanziari offerti a clienti privati prima dell’entrata in vigore della presente legge, occorre redigere entro due anni dall’entrata in vigore un foglio informativo di base.
Art. 125 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
… In nome del Consiglio federale:
Il presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,