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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine

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Capitolo 8: Rappresentanze

Art. 79 Obbligo di autorizzazione

1 I gestori patrimoniali esteri, i gestori patrimoniali qualificati esteri, le società di intermediazione mobiliare estere e le banche estere necessitano dell’autorizzazione dell’autorità di vigilanza se occupano persone che, per essi, a titolo permanente e professionale, in Svizzera o dalla Svizzera, sono attive diversamente dall’articolo 73 capoverso 1, segnatamente quando queste persone trasmettono loro mandati di clienti o li rappresentano a scopi di pubblicità o per altri scopi.

2 Sulla base del mutuo riconoscimento di normative equivalenti delle attività di istituti finanziari e di misure equivalenti nel settore della vigilanza sugli istituti finanziari, il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che, per gli istituti finanziari degli Stati contraenti, prevedono la possibilità di aprire una rappresentanza senza l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza.

3 Le direzioni dei fondi esteri non possono aprire rappresentanze in Svizzera.

Art. 80 Condizioni di autorizzazione

1 L’autorità di vigilanza rilascia alla società di intermediazione mobiliare o alla banca estera un’autorizzazione per l’apertura di una rappresentanza se:

a. la società di intermediazione mobiliare o la banca estera è sottoposta a una vigilanza adeguata;

b. le competenti autorità estere di vigilanza non sollevano obiezioni quanto all’apertura di una rappresentanza;

c. le persone responsabili della direzione offrono garanzia di un’attività irreprensibile.

2 L’autorità di vigilanza può inoltre far dipendere l’autorizzazione dalla concessione della reciprocità da parte dello Stato nel quale ha sede la banca o la società di intermediazione mobiliare estera. Sono fatti salvi obblighi internazionali di diverso tenore.

Art. 81 Deroga

1 Il Consiglio federale può esentare le rappresentanze di istituti finanziari esteri dall’osservanza di determinate disposizioni della presente legge.