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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine

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4 Gli ordini della FINMA riguardano l’intero patrimonio dell’istituto finanziario, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali, si trovino essi in Svizzera o all’estero.

Art. 89 Posizione di creditori e proprietari

1 Nelle procedure previste nel presente capitolo i creditori e i proprietari di un istituto finanziario, di una società madre o di una società di gruppo essenziale possono interporre ricorso solo contro l’omologazione del piano di risanamento e contro atti di realizzazione.

2 In queste procedure è escluso il ricorso secondo l’articolo 17 della legge federale dell’11 aprile 188918 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

3 In caso di accoglimento del ricorso di un creditore o di un proprietario contro l’omologazione del piano di risanamento, il tribunale può unicamente accordare un’indennità.

Art. 90 Effetto sospensivo

1 I ricorsi interposti nelle procedure previste nella presente sezione non hanno effetto sospensivo.

2 Il giudice dell’istruzione può, su domanda, accordare l’effetto sospensivo. La concessione dell’effetto sospensivo è esclusa per ricorsi interposti contro l’omologazione del piano di risanamento.

Art. 91 Priorità degli accordi di compensazione e di realizzazione

Da tutti gli ordini delle sezioni 2–4 del presente capitolo rimangono impregiudicati i precedenti accordi conclusi in materia di:

a. compensazione dei crediti, compresi il metodo convenuto e la definizione del valore;

b. realizzazione mediante trattative private di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari il cui valore è oggettivamente definibile.

Sezione 2: Misure di protezione e procedura di risanamento

Art. 92 Misure di protezione

1 La FINMA può decidere misure di protezione; in particolare può:

a. impartire istruzioni agli organi dell’istituto finanziario;

b. designare un incaricato dell’inchiesta;

c. privare gli organi della facoltà di rappresentanza o revocarli;

18 RS 281.1