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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine

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d. revocare la società di audit o l’ufficio di revisione secondo il Codice delle obbligazioni;

e. limitare l’attività operativa dell’istituto finanziario;

f. vietare all’istituto finanziario di effettuare versamenti, di accettare pagamenti o di effettuare transazioni con strumenti finanziari;

g. sospendere l’attività dell’istituto finanziario;

h. ordinare una moratoria e una proroga delle scadenze, tranne che per i crediti coperti da pegno delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie.

2 Essa provvede a una pubblicazione adeguata delle misure se è necessario per attuarle o per proteggere terzi.

3 Se la FINMA non decide altrimenti circa il corso degli interessi, una moratoria ha gli effetti previsti nell’articolo 297 della LEF19.

Art. 93 Procedura di risanamento

1 Se vi sono buone prospettive di risanamento dell’istituto finanziario o di continuazione di singoli servizi, la FINMA può avviare una procedura di risanamento.

2 Essa emana le decisioni necessarie all’esecuzione della procedura di risanamento e disciplina la procedura.

3 Può incaricare una persona (incaricato del risanamento) di elaborare un piano di risanamento.

Art. 94 Risanamento dell’istituto finanziario

In caso di risanamento, il piano di risanamento deve garantire che, eseguito il risanamento, l’istituto finanziario adempia le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali.

Art. 95 Continuazione dei servizi

1 Il piano di risanamento può prevedere la continuazione di singoli servizi a prescindere dalla sopravvivenza dell’istituto finanziario interessato.

2 Esso può in particolare prevedere che il patrimonio o parte del patrimonio dell’istituto finanziario, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali siano trasferiti a un altro soggetto di diritto, purché sia in possesso della necessaria autorizzazione.

3 In caso di trasferimento delle relazioni contrattuali, del patrimonio dell’istituto finanziario o di parte di esso, il soggetto di diritto assuntore subentra al posto dell’istituto finanziario. La legge del 3 ottobre 200320 sulla fusione non è applicabile.

19RS 281.1

20 RS 221.301