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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine

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Art. 96 Differimento della disdetta dei contratti finanziari

1 Se, in occasione del trasferimento di servizi bancari, contratti finanziari sono trasferiti a un altro soggetto di diritto, la FINMA può differire la disdetta dei contratti e l’esercizio dei diritti di disdetta.

2 Il differimento può essere disposto solo in relazione ai contratti finanziari che collegano la disdetta o il diritto di disdetta a misure di risanamento o protezione disposte dall’autorità.

3 Il differimento può essere disposto al massimo per una durata di 48 ore. La FINMA stabilisce esplicitamente l’inizio e la fine del differimento.

4 Il differimento è escluso o deve essere revocato se dal comportamento:

a. della banca oggetto della procedura di risanamento emerge un altro motivo che comporti la disdetta o il diritto di disdetta; oppure

b. del soggetto di diritto che si assume integralmente o in parte i contratti finanziari emerge, dopo l’assunzione, un motivo indipendente che comporti la disdetta o il diritto di disdetta.

Art. 97 Omologazione del piano di risanamento

1 La FINMA omologa il piano di risanamento segnatamente se esso:

a. si fonda su una valutazione prudente degli attivi dell’istituto finanziario;

b. pone presumibilmente i creditori in una posizione migliore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento;

c. tiene conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari e del grado dei creditori;

d. tiene adeguatamente conto dei legami giuridici o economici tra gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali.

2 L’accordo dell’assemblea generale dell’istituto finanziario non è necessario.

3 Se l’insolvenza dell’istituto finanziario non può essere altrimenti eliminata, il piano di risanamento può prevedere la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, nonché la conversione di capitale di terzi in capitale proprio.

4 La FINMA rende noti i principi del piano di risanamento.

Art. 98 Rifiuto del piano di risanamento

1 Se il piano di risanamento prevede un’ingerenza nei diritti dei creditori, la FINMA impartisce loro, al più tardi all’atto della sua omologazione, un termine entro il quale essi possono rifiutarlo.