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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine

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2 Se i creditori che rappresentano più della metà dell’ammontare complessivo dei crediti allibrati rientranti nella terza classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 della LEF21, la FINMA ordina il fallimento conformemente agli articoli 101–111.

3 Il presente articolo non si applica al risanamento di banche di rilevanza sistemica.

Art. 99 Compensazione

1 Se gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali sono trasferiti soltanto in parte a un altro soggetto di diritto, la FINMA dispone una loro valutazione indipendente.

2 La FINMA disciplina la compensazione fra i soggetti giuridici interessati e completa il piano di risanamento in un’appendice.

Art. 100 Esercizio di pretese

1 Non appena la FINMA ha omologato il piano di risanamento, l’istituto finanziario ha il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente agli articoli 285–292 della LEF22.

2 Se il piano di risanamento esclude per l’istituto finanziario il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente al capoverso 1, tale revocazione può essere chiesta da ogni creditore nella misura in cui il piano di risanamento attenti ai suoi diritti.

3 La revocazione secondo gli articoli 285–292 della LEF è esclusa nei confronti di atti giuridici effettuati in esecuzione di un piano di risanamento omologato dalla FINMA.

4 Per il calcolo dei termini conformemente agli articoli 286–288 della LEF è determinante il momento dell’omologazione del piano di risanamento. Se la FINMA ha precedentemente deciso una misura di protezione conformemente all’articolo 92 capoverso 1 lettere e–h, fa stato il momento dell’emanazione di questa decisione.

5 Il diritto di domandare la revocazione si prescrive in due anni dall’omologazione del piano di risanamento.

6 Per l’esercizio di pretese fondate sulla responsabilità, i capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

Sezione 3: Fallimento

Art. 101 Ordine di fallimento

1 Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca all’istituto finanziario l’autorizzazione, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.

21 RS 281.1

22 RS 281.1