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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine

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2 La FINMA incarica uno o più persone di avviare la procedura di fallimento (liquidatori del fallimento). Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.

3 I liquidatori del fallimento informano i creditori almeno una volta l’anno sullo stato della procedura.

Art. 102 Effetti e svolgimento

1 L’ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197–220 della LEF23.

2 Fatte salve le disposizioni seguenti e diverse disposizioni e norme procedurali della FINMA, il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221–270 della LEF.

Art. 103 Assemblea dei creditori e comitato dei creditori

1 Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA:

a. di indire un’assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;

b. di istituire un comitato dei creditori e definirne la composizione e le competenze.

2 La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.

Art. 104 Trattamento dei crediti; graduatoria

1 Nella formazione della graduatoria, i crediti allibrati sono considerati insinuati.

2 Per quanto sia necessario per tutelare i loro diritti, i creditori possono prendere visione della graduatoria.

3 Nel concedere il diritto di consultazione, il segreto professionale deve essere salvaguardato nella misura del possibile.

Art. 105 Impegni assunti con le misure di protezione

Gli impegni che l’istituto finanziario ha legittimamente assunto per la durata delle misure di cui all’articolo 92 capoverso 1 lettere e–h sono soddisfatti, in caso di fallimento, prima di tutti gli altri.

Art. 106 Depositi privilegiati

1 I depositi a nome del depositante presso una società di intermediazione mobiliare o una banca sono collocati, sino all’importo massimo di 100 000 franchi per creditore, nella seconda classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 della LEF24. Sono conside-

23 RS 281.1

24 RS 281.1