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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine
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Art. 26 cpv. 2
2 L’iscrizione di un azionista è limitata a un massimo di 100 azioni. Tale limite non si applica agli enti e stabilimenti svizzeri di diritto pubblico, nonché alle banche cantonali ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 della legge del ...81 sugli istituti finanziari.
Art. 52 cpv. 1
1 La Banca nazionale emana sotto forma di decisioni impugnabili le decisioni di cui agli articoli 15, 16a, 18, 20, 22 e 23 della presente legge e di cui all’articolo 48 della legge del …82 sugli istituti finanziari e agli articoli 5 e 23 della legge del ...83 sull’infrastruttura finanziaria.
13. Legge del 23 giugno 200684 sugli investimenti collettivi
Art. 2 cpv. 2 lett. h e cpv. 2bis
Abrogati
Art. 3 cpv. 2 lett. b e c
2 Non è considerata distribuzione:
b. la messa a disposizione di informazioni e l’acquisizione di investimenti collettivi di capitale nell’ambito di un contratto scritto di gestione patrimoniale con intermediari finanziari conformemente all’articolo 4 capoverso 2 lettere a e d della legge del ...85 sui servizi finanziari.
c. Abrogata
Art. 13 cpv. 2 lett. a, f e g
Abrogate
Art. 13 cpv. 3 e 5
3 Il Consiglio federale può esentare dall’obbligo dell’autorizzazione i rappresentanti già sottoposti a un’altra vigilanza statale.
5 Le persone ai sensi del capoverso 2 lettere b–d possono essere iscritte nel registro di commercio solo ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione da parte della FINMA.
81 RS ...
82 RS ...
83 RS ...
84 RS 951.31
85 RS ...