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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine
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Art. 17
Se un organismo di autodisciplina riconosciuto non regola gli obblighi di diligenza e il loro adempimento, gli obblighi di cui al capitolo 2 e le modalità di adempimento saranno disciplinati da un’ordinanza
a. della FINMA, per gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettere a–d;
b. della Commissione federale delle case da gioco, per gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera e.
Art. 18 cpv. 1 lett. b, e e f
1 La FINMA ha i seguenti compiti nell’ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3:
b. vigila sugli organismi di autodisciplina;
e. Abrogata
f. Abrogata
Art. 19a cpv. 1 e 20
Abrogati
Art. 24 cpv. 1 lett. c, frase introduttiva, e d
1 Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che:
c. offrano la garanzia di un’attività ineccepibile e assicurano che le persone e gli organi di revisione ai quali hanno affidato il controllo:
d. assicurano che le società di audit alle quali hanno affidato il controllo siano abilitate dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori secondo l’articolo 9a della legge del 16 dicembre 2005102 sui revisori a fungere da società di audit.
Art. 28 cpv. 2–4
2 In caso di revoca del riconoscimento a un organismo di autodisciplina, gli intermediari finanziari che gli sono affiliati devono affiliarsi, entro due mesi, a un altro organismo di autodisciplina.
3e 4 Abrogati
102 RS 221.302