Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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gruppo. Ciò è necessario perché questi clienti devono essere informati dalle parti in merito all’udienza pubblica e alla possibilità di parteciparvi (cfr. commento all’art. 108). A differenza di altri danni di massa, dove spesso la maggior parte delle persone coinvolte potrebbe non essere nota, nel caso dei servizi finanziari i nominativi dei clienti interessati sono conosciuti. La richiesta deve sempre contenere indicazioni in merito alle notificazioni pubbliche e informazioni sulla transazione di gruppo (lett. d). Le parti devono in particolare illustrare al tribunale in che modo e con quali mezzi intendono adempiere i propri obblighi di informazione di cui all’articolo 108 capoverso 1. Oltre alle comunicazioni scritte e agli annunci nei giornali, oggi potrebbero avere una rilevanza decisiva i messaggi elettronici tramite e-mail e Internet.
Secondi il capoverso 3 l’inoltro della richiesta di approvazione di una transazione di gruppo interrompe la prescrizione per crediti dei clienti interessati a causa della violazione degli obblighi di diritto civile da parte del fornitore di servizi finanziari nella fornitura di servizi finanziari, sempre che essi siano contemplati dalla transazione di gruppo. Così come nell’azione collettiva (cfr. commento all’art. 104) in tal modo si intende evitare azioni o esecuzioni intentate esclusivamente per interrompere la prescrizione. Nel contempo si evita che, nel caso di un recesso notificato in un secondo momento, i clienti interessati siano penalizzati in merito alla prescrizione e la loro libertà di disporre possa pertanto subire restrizioni.
Art. 108 Procedura di approvazione
La procedura concernente l’approvazione di una convenzione di transazione di gruppo deve tenere conto delle sue peculiarità.
L’elemento centrale della procedura è costituito dall’udienza pubblica, alla quale vengono citate le parti della transazione di gruppo (cpv. 1 periodo 1). Inoltre, anche tutti i clienti interessati devono avere la possibilità di partecipare a tale udienza per preservare i diritti processuali dei clienti coinvolti, in particolare il loro diritto di audizione. La disposizione procede dunque stabilendo che il tribunale incarica le parti della transazione di gruppo, da un lato, di avvisare individualmente i clienti interessati noti dell’udienza pubblica e della convenzione della transazione di gruppo, dall’altro, di rendere nota pubblicamente con una comunicazione di carattere generale l’udienza pubblica e la convenzione di transazione di gruppo (cpv. 2). Entrambe le attività devono avvenire a spese delle parti della convenzione di transazione di gruppo. Tenuto conto del particolare carattere della transazione di gruppo, si giustifica il fatto che, in deroga ai principi generali del diritto processuale (civile) svizzero, questo obbligo di informazione riguardi le parti e non il tribunale.
Per semplificare l’udienza pubblica il tribunale può disporre che tutti i partecipanti, quindi in particolare anche i clienti coinvolti, debbano trasmettere i loro atti per scritto prima dell’udienza (cpv. 3).
In considerazione del particolare carattere collettivo di una transazione di gruppo, la verifica e l’approvazione da parte del tribunale assume un’importanza fondamentale. Dal momento che nella sua decisione il tribunale non è vincolato in base al principio dispositivo alle richieste delle parti della convenzione della transazione di gruppo, è logico che a tale riguardo debba valere anche un (limitato) principio inquisitorio e il tribunale possa d’ufficio assumere prove (cpv. 4).