Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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Il capoverso 5 prevede quindi che, prima della sua decisione, il tribunale conceda alle parti della convenzione di transazione di gruppo l’opportunità di adeguarla o integrarla. In questo modo si intende evitare una decisione di mancata approvazione.
A norma del capoverso 6, alla procedura di autorizzazione si applicano per analogia le disposizioni del CPC.
Art. 109 Relazioni con altre procedure
Dal momento che la conclusione di una transazione di gruppo (art. 106) e la procedura di approvazione da parte di un tribunale (art. 108) possono essere spesso precedute da azioni individuali o, in futuro, anche da azioni collettive a norma dell’articolo 101 e seguenti, la disposizione prevede che, su richiesta del fornitore di servizi finanziari, queste procedure vengano sospese per la durata della procedura di approvazione della convenzione di transazione di gruppo. Tale sospensione è possibile tuttavia solo se le procedure da sospendere riguardano la stessa violazione da parte del fornitore di servizi finanziari di obblighi di diritto civile contemplati dalla transazione di gruppo. In questi casi una sospensione delle procedure è opportuna in termini di economia procedurale ed è nell’interesse legittimo del fornitore di servizi finanziari. La sospensione è competenza dei rispettivi tribunali.
Conformemente alla disposizione generale sancita dall’articolo 126 CPC il tribunale competente può prendere in considerazione anche un’ulteriore sospensione di una procedura, in particolare disposta in precedenza, ma il fornitore di servizi finanziari non vi ha diritto, a differenza della sospensione di cui all’articolo 109.
Art. 110 Approvazione
La disposizione disciplina le condizioni e gli effetti di una decisione di approvazione di una transazione di gruppo da parte del tribunale. Il controllo e la verifica di queste condizioni da parte del tribunale intendono garantire in particolare l’adeguatezza formale e materiale della transazione di gruppo. Le disposizioni dei capoversi 2–4 disciplinano gli effetti specifici della decisione di approvazione.
Le condizioni necessarie all’approvazione e alla dichiarazione di obbligatorietà di una transazione di gruppo, che devono essere pertanto controllate d’ufficio dal tribunale, sono:
– adeguatezza dell’indennità convenuta (lett. a): l’indennità convenuta, che il fornitore di servizi finanziari versa a causa della violazione dei suoi obblighi di diritto civile nella fornitura di servizi finanziari, deve essere adeguata rispetto alla violazione dell’obbligo, alla natura e alla gravità del danno subito e alla procedura d’indennità convenuto;
– cauzioni sufficienti (lett. b): la convenzione deve prevedere sufficienti cauzioni per il pagamento delle indennità convenute, affinché il pagamento effettivo delle indennità sia garantito e per i clienti coinvolti non risultino dalla transazione di gruppo crediti irrecuperabili;
– designazione di un’istanza indipendente per il calcolo delle indennità da corrispondere ai clienti coinvolti, sempre che non siano stabilite direttamente nella convenzione di transazione di gruppo (lett. c);
– grandezza sufficiente del gruppo dei clienti interessati dalla transazione (lett. d): una transazione di gruppo entra in considerazione solo se la viola-