Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 105Fedlex · Rapporto esplicativo

zione di un obbligo da parte del fornitore di servizi finanziari coinvolge un numero considerevole di clienti. La legge rinuncia tuttavia volutamente a definire un numero minimo di clienti coinvolti. Da considerazioni di carattere pratico una transazione di gruppo risulta opportuna solo a partire da un numero di almeno cento clienti coinvolti, pur dovendo considerare anche la natura, l’entità e la rilevanza della violazione dell’obbligo nonché dell’indennità convenuta;

– rappresentatività dell’associazione, della società o dell’organizzazione (lett. e): il tribunale deve accertarsi che l’associazione, la società o l’organizzazione, che ha concluso la convenzione di transazione di gruppo con il fornitore di servizi finanziari, non sia solo legittimata all’azione collettiva ai sensi dell’articolo 101 e seguenti, bensì sia anche adatta a rappresentare i clienti interessati dalla transazione di gruppo. In particolare occorre verificare se non sarebbe più adatta a rappresentarli un’altra associazione, società oppure organizzazione. Nel caso in cui il tribunale giunga a questa conclusione, la convenzione di transazione di gruppo non sarà approvata; è tuttavia ipotizzabile che i partecipanti adeguino la convenzione di transazione di gruppo a norma dell’articolo 108 capoverso 5;

– tutela degli interessi dei clienti coinvolti (lett. f): nell’ottica di una valutazione complessiva il tribunale deve infine verificare se gli interessi dei clienti interessati dalla transazione di gruppo siano globalmente tutelati in modo adeguato. Oltre ai presupposti specifici, qui si tiene conto soprattutto di considerazioni generali in termini di efficienza e di costi.

I capoversi 2 e 3 disciplinano l’effetto collettivo della transazione di gruppo: con l’approvazione definitiva la transazione di gruppo diventa effettiva per tutti i clienti interessati dalla violazione degli obblighi di diritto civile da parte del fornitore di servizi finanziari in base alla convenzione di transazione di gruppo. Per tutti i clienti coinvolti la transazione di gruppo ha gli effetti di una transazione giudiziale ai sensi dell’articolo 241 CPC. Tuttavia la transazione di gruppo ha questo effetto solo se un cliente coinvolto non dichiara il recesso (opt out) ai sensi dell’articolo 111. Dal momento che la possibilità del recesso esiste, nonostante l’effetto di rappresentanza fondamentalmente collettiva della transazione di gruppo si interviene solo limitatamente e indirettamente nella condizione giuridica degli interessati.

In considerazione del fatto che in virtù del suo effetto collettivo la transazione di gruppo, una volta approvata dal tribunale competente, non deve più essere messa in discussione rispetto al singolo cliente interessato, devono essere escluse l’impugnazione della transazione di gruppo e la revisione della decisione di approvazione (cpv. 4; cfr. commenti all’art. 113 concernente i mezzi d’impugnazione).

Presupposto indispensabile per l’esercizio del diritto di recesso è che i clienti siano informati in merito all’oggetto, al contenuto e all’effetto della decisione di approvazione nonché della transazione di gruppo. Ai sensi del capoverso 5, assieme all’approvazione di una transazione di gruppo il tribunale incarica le parti di informare i clienti interessati, in particolare in merito al loro diritto di recesso conformemente all’articolo 111. Analogamente all’informazione sull’udienza pubblica nella procedura di approvazione (cfr. commento all’art. 108) le parti devono informare tutti i clienti noti interessati di cui all’articolo 107 capoverso 2 lettera c in merito alla decisione di approvazione e alla possibilità di recesso (lett. a). Nel contempo deve essere comunicata pubblicamente un’informazione generale sulla decisione di ap-