Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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provazione e sulla possibilità di recesso per tutti i clienti interessati (lett. b). In particolare deve essere fornita un’informazione chiara riguardante il termine per la dichiarazione del recesso e la rappresentanza o la persona, alla quale deve essere indirizzata la dichiarazione di recesso.

In caso di mancata approvazione di una transazione di gruppo il capoverso 6 prevede che debbano essere avvisati in maniera adeguata solo i clienti interessati noti di cui all’articolo 107 capoverso 2 lettera c.

Art. 111 Recesso

Ai sensi del capoverso 1 ogni cliente interessato dalla transazione di gruppo ha il diritto di dichiarare che recede (opt out) dal gruppo dei clienti interessati. Il recesso deve essere dichiarato nei confronti della rappresentanza dell’associazione, della società o dell’organizzazione legittimata. Tale rappresentanza deve essere chiaramente designata nella transazione di gruppo. La possibilità della dichiarazione individuale di recedere da una transazione di gruppo risponde al concetto della tutela individuale del diritto e del principio di disposizione, che non sono in alcun modo toccati dalla transazione di gruppo se un cliente interessato dichiara di recedere.

Il recesso deve essere dichiarato in linea di massima per scritto entro il termine fissato dal tribunale superiore cantonale (cpv. 2). Tale termine deve essere di almeno tre mesi dalla decisione di approvazione. In alternativa alla forma scritta le parti di una convenzione di transazione di gruppo possono anche pubblicare un modulo, da utilizzare per la dichiarazione di recesso.

Scaduto il termine per il recesso, un cliente può dichiararlo valido se dimostra nei confronti della rappresentanza designata dell’associazione, della società o dell’organizzazione legittimata che non poteva esserne a conoscenza in tempo utile (cpv. 3).

Art. 112 Revoca

Lo scopo di una transazione di gruppo come strumento della tutela giuridica collettiva consiste nel fatto che il maggior numero possibile di clienti coinvolti siano realmente toccati dagli effetti della transazione di gruppo. Solo in tal caso una transazione di gruppo appare opportuna anche per il fornitore di servizi finanziari interessato. Se numerosi clienti interessati dichiarano di recedere dalla transazione di gruppo, il suo effetto collettivo è compromesso. La disposizione prevede pertanto che sia il fornitore di servizi finanziari interessato sia l’associazione, la società o l’organizzazione legittimata hanno il diritto di revocare la transazione di gruppo approvata dal tribunale se oltre un terzo dei clienti interessati ha dichiarato valido il proprio recesso. Oltre al tribunale superiore cantonale, la parte revocante deve informare in maniera adeguata circa la revoca anche tutti i clienti interessati. Con la revoca tutti i clienti interessati vengono posti nella situazione giuridica che si sarebbe presentata se il tribunale non avesse approvato la convenzione di transazione di gruppo.

Art. 113 Mezzi d’impugnazione

In considerazione delle peculiarità di una transazione di gruppo anche i mezzi d’impugnazione devono essere disciplinati in modo particolare. Qui occorre distinguere se una transazione di gruppo viene approvata o meno dal tribunale.