Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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Art. 22 Forma giuridica

Questa disposizione riprende il testo dell’articolo 18 capoverso 1 LICol. A differenza di quanto stabilito per i gestori patrimoniali di cui all’articolo 17, per i gestori patrimoniali qualificati – e quindi d’ora in poi anche per i gestori patrimoniali (qualificati) di istituti di previdenza – l’unica forma giuridica a disposizione è la società commerciale.

Le condizioni di autorizzazione per le succursali e le rappresentanze in Svizzera di gestori patrimoniali qualificati esteri sono disciplinate unitariamente per tutti gli istituti finanziari esteri agli articoli 73–78 riprendendo la regolamentazione sinora prevista all’articolo 18 capoverso 1 lettera c LICol.

Art. 23 Compiti

Questa disposizione corrisponde all’articolo 18a LICol e ora si applicherà anche ai gestori patrimoniali di istituti di previdenza. Il capoverso 1 enumera i compiti caratteristici dei gestori patrimoniali qualificati.

I gestori patrimoniali qualificati potranno continuare ad amministrare fondi di investimenti collettivi esteri. Se il diritto estero richiede però la conclusione di un accordo di cooperazione tra l’autorità di vigilanza svizzera e la competente autorità di vigilanza estera, dovrà essere concluso un accordo in tal senso (cpv. 3). L’elenco dei compiti contemplato in questa disposizione non è esaustivo.

Come già esposto (cfr. commento all'art. 21 cpv. 1), i gestori patrimoniali qualificati che gestiscono patrimoni di istituti di previdenza sono sottoposti alla vigilanza prudenziale soltanto per quanto riguarda la gestione patrimoniale. La responsabilità per il rispetto delle disposizioni in materia di investimenti nel settore della previdenza rimane invece all’istituto di previdenza che delega la gestione patrimoniale (cpv. 2). Il rispetto di tali disposizioni rimarrà sotto il controllo delle autorità di vigilanza competenti per gli istituti di previdenza.

Dato che l’autorizzazione come gestore patrimoniale qualificato dispensa dall’obbligo di richiedere un’autorizzazione per gestori patrimoniali ai sensi dell’articolo 17 (cfr. art. 5), l’attività di gestore patrimoniale qualificato include anche l’attività di gestore patrimoniale.

Art. 24 Capitale minimo e garanzie

Le garanzie finanziarie sinora richieste dalla LICol ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale in virtù delle condizioni generali di autorizzazione (art. 14 cpv. 1 lett. d LICol in relazione con l’art. 13 cpv. 2 lett. f LICol) saranno ora espressamente previste per gli asset manager. Di principio, i gestori patrimoniali qualificati sono tenuti, a prescindere dalla loro forma giuridica, a disporre del capitale minimo richiesto (definito dal Consiglio federale) interamente liberato (cpv. 1). La facoltà di autorizzare i gestori patrimoniali qualificati con forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo, sinora accordata alla FINMA a livello di ordinanza (cfr. art. 19 cpv. 3 OICol), è ora sancita a livello di legge (cpv. 2).

Dato che le prescrizioni sul capitale minimo non rimandano alle disposizioni del CO, il Consiglio federale è implicitamente autorizzato, nel quadro della delega di competenze prevista, ad andare anche al di là delle norme sui fondi propri previste