Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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Art. 29 Forma giuridica e organizzazione

Questa disposizione riprende il contenuto dell’articolo 28 capoversi 1, 3 e 5 e del primo periodo dell’articolo 29 capoverso 1 LICol. Dato che la direzione del fondo deve obbligatoriamente essere costituita come società anonima svizzera, e che il suo scopo sociale primario è limitato per legge all’esercizio dell’attività del fondo, l’autorizzazione accordata per l’attività bancaria non dispensa dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione come direzione del fondo.

Art. 30 Compiti

In questo articolo sono enumerate le principali prestazioni di servizi fornite dalla direzione del fondo. La prestazione di servizio menzionata alla lettera a è espressamente completata dal mandato di gestione delegato da una SICAV (lett. b; art. 36 cpv. 3 LICol). Le attività del gestore patrimoniale qualificato enumerate in dettaglio all’articolo 20 LICol, facenti parte dei compiti della direzione del fondo, sono disciplinate a livello di ordinanza.

Art. 31 Delega di compiti

Questa disposizione corrisponde all’articolo 31 capoverso 5 LICol. Il divieto del delega delle decisioni di investimento alla banca depositaria si applica a tutti gli investimenti collettivi di capitale distribuiti in modo agevolato nell’Unione europea in virtù di un accordo. Tale regola corrisponde agli standard internazionali ed è intesa a evitare conflitti di interesse.

Art. 32 Capitale minimo

L’articolo 32 eleva a rango di legge il principio i requisiti relativi al capitale minimo sinora definiti all’articolo 43 OICol. Come previsto per i gestori patrimoniali qualificati, anche il capitale minimo delle direzioni dei fondi deve essere interamente liberato. I dettagli vengono disciplinati a livello di ordinanza (cfr. anche commento ad art. 24).

Art. 33–37

Queste disposizioni riprendono nel contenuto gli articoli 32–35 LICol sui mezzi propri, i diritti, il cambiamento di direzione del fondo e lo scorporo del patrimonio del fondo in caso di fallimento della direzione. All’articolo 33 capoverso 3, la definizione di persone vicine è sostituita dalla formulazione prevista all’articolo 2 capoverso 2 lettera a. Tuttavia, a livello di contenuto, nel contesto degli investimenti collettivi di capitale il concetto di persone vicine rimane invariato.

Art. 35 Responsabilità in caso di delega

A differenza di quanto caratterizza gli investitori delle SICAV, nel caso degli investimenti collettivi contrattualmente aperti non esiste alcun rapporto tra gli investitori e gli investimenti collettivi stessi. È pertanto giustificato che in caso di delega della gestione patrimoniale dei beni la direzione del fondo debba rispondere degli atti delle persone incaricate come fossero i propri. La disposizione corrisponde all’articolo 31 capoverso 6 LICol.