Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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Capitolo 4: Società di intermediazione mobiliare

La LBVM nella sua forma attuale viene in gran parte integrata nella LInfFin e rimane quindi ridotta alle disposizioni sui commercianti di valori mobiliari. Questi ultimi sono costituiti soprattutto da commercianti che operano per il conto di clienti. I commercianti che appartengono a tale categoria esercitano essenzialmente, come le direzioni dei fondi, una forma qualificata di gestione patrimoniale, consistente nel poter negoziare a proprio nome per conto di clienti. Appare quindi appropriato che ora questi commercianti, come le altre categorie di commercianti di valori mobiliari, siano disciplinati nella LIFin, abrogando pertanto definitivamente la LBVM. Nel contempo la fuorviante denominazione «commercianti di valori mobiliari» viene sostituita con «società di intermediazione mobiliare».

Art. 38 Definizione

Le lettere a e b riguardano l’attuale categoria dei commercianti di valori mobiliari che operano per conto di clienti e corrispondono ampiamente all’articolo 3 capoverso 5 OICol. La definizione prevista da questa disposizione implica che chi negozia a titolo professionale e a proprio nome valori mobiliari per conto di clienti deve poter detenere conti di pagamento e custodire presso di sé, o presso terzi ma a proprio nome, valori mobiliari appartenenti alla clientela. Queste attività, oggi menzionate all’articolo 3 capoverso 5 lettere a e b OICol, non saranno dunque più comprese nella definizione, bensì figureranno nel catalogo dei compiti delle società di intermediazione mobiliare (cfr. art. 40).

La lettera c disciplina l’attuale categoria dei commercianti per conto proprio (cfr. art. 3 cpv. 1 OICol). Come secondo il previgente diritto (cfr. Circolare FINMA 08/05 Commerciante di valori mobiliari, nm. 23), i commercianti di questa categoria necessiteranno di un’autorizzazione soltanto se potrebbero compromettere il buon funzionamento del mercato o se operano in quanto membro di una piazza borsistica.

La lettera d riguarda l’attuale categoria dei cosiddetti «market maker» e corrisponde all’articolo 3 capoverso 4 OICol.

Le categorie delle ditte di emissione e dei fornitori di derivati, attualmente previste all’articolo 3 capoverso 2 e capoverso 3 OICol, non hanno assunto nella prassi una rilevanza propria. I campi di attività che la legge attribuisce loro sono coperti dalle banche o dai commercianti che operano per il conto di clienti. Non vi è dunque motivo di mantenere per queste categorie uno statuto proprio per quanto riguarda l’autorizzazione. Le relative attività vengono piuttosto riservate alle banche e alle società di intermediazione mobiliare (cfr. art. 12 e art. 40 lett. b e c).

Art. 39 Forma giuridica

Per ragioni di certezza del diritto, l’avamprogetto prevede ora espressamente che una società di intermediazione mobiliare con sede in Svizzera deve avere forma di società commerciale. Secondo la parte terza del CO, le società che esercitano un’impresa commerciale possono assumere la forma giuridica della società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita), della società anonima, della società in accomandita per azioni e della società a garanzia limitata. Le altre forme giuridiche esistenti non sono di principio atte a garantire l’adempimento degli obblighi imposti alle società di intermediazione mobiliare dalla legislazione in materia di