Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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vigilanza. In particolare, la forma della società cooperativa non entra in considerazione per una società di intermediazione mobiliare, poiché contrariamente alla banca non può effettuare operazioni sulle differenze di interesse (cfr. art. 40 cpv. 3) e di conseguenza il tipico elemento dell’aiuto reciproco che caratterizza la società cooperativa non potrebbe esplicitarsi.
Art. 40 Compiti
Cpv. 1
Come per gli altri titolari di un’autorizzazione, la LIFin descrive anche per le società di intermediazione mobiliare compiti caratteristici, diritti e doveri. Il diritto di tenere conti di pagamento e di conservare personalmente o in nome proprio presso terzi valori mobiliari dei clienti, disciplinato alle lettere a e b, è già previsto dalla legislazione attuale all’articolo 3 capoverso 5 lettere a e b OICol e risulta dalla definizione di società di intermediazione mobiliare (cfr. anche il commento all'art. 38 lett. a). Contrariamente a quanto previsto per le banche, nel caso delle società di intermediazione mobiliare i conti di pagamento possono essere tenuti soltanto per il commercio a titolo professionale di valori mobiliari per conto altrui (cfr. in proposito anche il commento ai cpv. 2–4). La custodia di valori mobiliari è un’attività caratteristica delle società di intermediazione mobiliare, ma può essere esercitata anche da altri fornitori di servizi finanziari.
Le lettere c e d circoscrivono gli attuali campi di attività dei commercianti di valori mobiliari appartenenti alle categorie della ditta di emissione e del fornitore di derivati, che non possiedono più uno statuto autonomo in materia di autorizzazione (cfr. in proposito il commento all'art. 38).
Oltre alle attività menzionate, la società di intermediazione mobiliare può esercitare anche tutte le attività di gestore patrimoniale o di gestore patrimoniale qualificato (cfr. art. 5 cpv. 2).
Cpv. 2–4
L’attività della società di intermediazione mobiliare implica la possibilità di accettare depositi del pubblico. Materialmente, questa possibilità è già prevista dal diritto vigente. Quindi, benché l’accettazione di depositi del pubblico venga riservata alle banche (art. 1 cpv. 2 LBCR), se non viene versato alcun interesse i saldi in avere sui conti clienti dei commercianti di valori mobiliari che servono unicamente per le operazioni dei clienti non sono considerati depositi del pubblico (art. 3a cpv. 3 lett. c OBCR).
Di principio, il disciplinamento previsto in questi capoversi corrisponde dunque, in sostanza, al diritto vigente. L’unico aspetto che verrà soppresso consiste nel divieto di versare interessi oggi di fatto previsto. È infatti illogico che una società di intermediazione mobiliare non possa riversare agli investitori i redditi conseguiti sul mercato dei capitali. Come contropartita, tuttavia, per proteggere la clientela viene accordata al Consiglio federale la facoltà di emanare disposizioni sull’impiego dei depositi del pubblico.