Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 132Fedlex · Rapporto esplicativo

deve assumere la forma giuridica della società in nome collettivo o in accomandita. Le rimanenti forme giuridiche non sono atte a garantire l’adempimento degli obblighi previsti in materia di vigilanza. In particolare, in futuro la forma giuridica della ditta individuale non entrerà più in linea di conto, nemmeno per i banchieri privati (cfr. vigente art. 1 cpv. 1 LBCR). Nella prassi, questa forma giuridica non riveste comunque più alcuna importanza.

Dall’esigenza relativa alla forma giuridica non si può però dedurre che una banca possa sempre assumere la forma di qualsiasi persona giuridica. La forma scelta deve sempre consentire anche un’organizzazione atta a garantire l’adempimento dei compiti previsti dalla legge (cfr. art. 8 cpv. 1).

Art. 44 Organizzazione

Questa disposizione corrisponde all’articolo 3 capoverso 2 lettera a LBCR e completa la disposizione generale sull’organizzazione dell’istituto finanziario (cfr. art. 8).

Art. 45 Partecipazioni qualificate

Questa disposizione corrisponde all’articolo 4 capoverso 4 LBCR. Essa completa l’articolo 53.

Art. 46 Crediti a persone e società vicine

L’articolo 46 corrisponde all’articolo 4ter LBCR.

Sezione 2: Disposizioni particolari concernenti le banche di rilevanza sistemica

Art. 47–51

Questa sezione corrisponde agli articoli 7–10a LBCR, ossia alla sezione 5 di detta legge.

Capitolo 6: Disposizioni comuni concernenti le società di intermediazione mobi-

liare e le banche

In parte, il diritto vigente contempla già disposizioni comuni applicabili sia alle società di intermediazione mobiliare sia alle banche, includendo espressamente dette società nella LBCR (cfr. disposizioni applicabili ai gruppi finanziari e ai conglomerati finanziari) e mediante i rimandi alla legislazione bancaria previsti nella legislazione borsistica (cfr. in particolare le disposizioni sui fondi propri e la presentazione dei conti). Dette disposizioni comuni saranno ora riunite nel capitolo 6 del titolo secondo della LIFin. La vigente normativa ne risulterà semplificata, unificata e meglio coordinata. Oltretutto, saranno chiarite anche le questioni di delimitazione.

Nonostante le disposizioni comuni previste dal presente disciplinamento, le società di intermediazione mobiliare, in quanto istituti che si occupano della gestione patrimoniale, assumono un significato a se stante rispetto alle banche. Le differenze esistenti tra queste società, e in particolare quelle che non tengono conti propri, e le banche dovranno in avvenire essere maggiormente considerate mediante un disciplinamento diversificato a livello di ordinanza.