Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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Art. 41 Obbligo di registrazione

Questa disposizione corrisponde all’articolo 15 capoverso 1 OBCR. Se una società di intermediazione mobiliare partecipa a una piazza borsistica, e in particolare a una borsa, l’obbligo di registrazione risulta già dalla LInfFin.

Capitolo 5: Banche

Oltre ai gestori patrimoniali qualificati e non, alle direzioni dei fondi e alle società di intermediazione mobiliare, anche le banche gestiscono valori patrimoniali per conto di terzi. Anch’esse agiscono a proprio nome e per proprio conto come le società di intermediazione mobiliare, ma a differenza di queste ultime possono soprattutto effettuare operazioni sulle differenze di interesse. Le condizioni di autorizzazione e gli obblighi previsti dalla LIFin si ripetono in larga misura nella LBCR. Inoltre, un gran numero di norme del diritto bancario trova applicazione anche alle società di intermediazione mobiliare (in particolare le disposizioni su gruppi finanziari, conglomerati finanziari, fondi propri e presentazione dei conti). Per assicurare l’unitarietà e la coerenza della legislazione, conviene dunque integrare la LBCR nella LIFin. Tale integrazione consentirà di sfruttare le sinergie e di chiarire le questioni di delimitazione, semplificando, unificando e rendendo più coordinata la normativa.

L’occasione di inserire la LBCR nella LIFin va colta anche perché la LBCR, adottata ormai quasi 80 anni fa, presenta gravi lacune dal profilo strutturale. Non contempla ad esempio una disposizione sullo scopo e nemmeno una disposizione che ne definisca l’oggetto. Per giunta, dato il gran numero di revisioni parziali da essa subite, manca di chiarezza e presenta gradi di regolamentazione molto divergenti. Le carenze strutturali saranno colmate con il suo trasferimento nella LIFin.

Dal profilo del contenuto, con detto trasferimento le disposizioni della LBCR non subiscono cambiamenti. Anche le numerose ordinanze applicabili al settore bancario infatti manterranno di principio la loro validità e sarà possibile limitare al minimo eventuali interventi dovuti alla riorganizzazione, salvaguardando la certezza del diritto.

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 42 Definizione

Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 2a OBCR e il capoverso 2 all’articolo 3a LBCR. Le vigenti definizioni di banca e banca cantonale vengono dunque mantenute.

Le banche possono esercitare tutte le attività dei gestori patrimoniali qualificati e non e delle società di intermediazione finanziaria, oltre a un gran numero di altre attività. A differenza degli altri istituti finanziari, per le banche non viene dunque allestito un catalogo dei compiti.

Art. 43 Forma giuridica

Per ragioni legate alla certezza del diritto, ora anche le forme giuridiche che le banche possono assumere sono disciplinate a livello di legge. Un banchiere privato