Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 148Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 13 cpv. 2 lett. a ed f, 18–18c, 28–35
Dato che ora i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e le direzioni dei fondi rientrano nel campo d’applicazione della LIFin, le relative disposizioni nella LICol sono abrogate senza essere sostituite.
Art. 13 cpv. 2 lett. g, cpv. 3 e 5 e Capitolo 3, Sezione 3 (art. 19)
Attualmente, i distributori di investimenti collettivi di capitale che dispongono di un’autorizzazione della FINMA sono circa 365. Tuttavia essi non sottostanno alla vigilanza prudenziale della FINMA. Questa situazione non è soddisfacente: un obbligo di autorizzazione senza vigilanza dà adito a malintesi da parte dei clienti e suscita una fiducia indebita nei confronti della sorveglianza dell’attività degli istituti soggetti all’obbligo di autorizzazione. Il problema è accentuato dal fatto che secondo il diritto in vigore può definirsi «assoggettato alla vigilanza» qualsiasi fornitore di servizi finanziari che «in virtù della legge sui mercati finanziari necessiti di un’autorizzazione, di un riconoscimento, di un’abilitazione o di una registrazione dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari» (cfr. art. 3 LFINMA).
Esercitare una vigilanza prudenziale sui distributori di investimenti collettivi di capitale, tuttavia, non appare giustificato. Per questo motivo esiste attualmente per tali operatori una vigilanza sotto forma di autoregolamentazione. Inoltre, nell’ambito degli investimenti collettivi sono sottoposti a sorveglianza statale non solo gli emittenti ma anche i prodotti stessi. In queste circostanze, aggiungere la vigilanza della FINMA sarebbe sproporzionato. Si potrebbe, piuttosto, rinunciare a un’autorizzazione da parte delle autorità per queste attività, poiché i distributori di investimenti collettivi di capitale – come tutti gli altri fornitori di servizi finanziari – sono tenuti a rispettare le norme di comportamento previste dalla LIFin. Inoltre, l’attuale vigilanza di detti distributori confluisce nell’obbligo di registrazione dei consulenti alla clientela sancito nella LSF. Le presenti disposizioni possono quindi essere abrogate.
Art. 14 cpv. 1 lett. a e abis, cpv. 2
La presente disposizione è adeguata alla regolamentazione degli obblighi di garanzia della LIFin. Oltre alle persone responsabili dell’amministrazione e della gestione, devono offrire una garanzia di una gestione ineccepibile anche le persone soggette a obbligo di autorizzazione, quindi la SICAV, la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, la SICAF, la banca depositaria e il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri (cfr. anche commento all’art. 10 LIFin).
Art. 18–18c
I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale sono ora disciplinati nella LIFin, pertanto la Sezione 2 del Capitolo 3 può essere abrogata.
Art. 36 cpv. 3
La disposizione è adeguata al trasferimento della direzione del fondo nel campo di applicazione della LIFin.