Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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avviare una procedura di composizione delle controversie dinanzi a un organo di mediazione di cui all’articolo 75 segg. LSF (cfr. anche art. 80).
Cpv. 2
Prima di fornire una consulenza in investimenti o una gestione patrimoniale, i fornitori di servizi finanziari devono inoltre segnalare ai propri clienti se il servizio è fornito in modo indipendente oppure no e se si effettua regolarmente una valutazione dell’idoneità degli strumenti finanziari consigliati oppure no. Oltre a ciò, devono informare i clienti se per la fornitura del servizio finanziario hanno proceduto a un’analisi di mercato oppure no ed eventualmente in quale entità e tenendo conto di quale gamma di prodotti hanno eseguito questa analisi. In particolare, devono rivelare se limitano la gamma di prodotti a strumenti finanziari che vengono emessi da loro stessi o da terzi a essi connessi, e se all’analisi hanno proceduto loro stessi o se è stata ricevuta da un terzo.
Cpv. 3 e 4
Sempre che ciò sia possibile e sensato, le informazioni possono essere fornite ai clienti in forma standardizzata. Si può in particolare procedere a una standardizzazione nelle indicazioni concernenti il fornitore di servizi finanziari e gli strumenti finanziari offerti.
Le informazioni richieste dalla legge vanno chiaramente distinte da qualsiasi misura di marketing dei fornitori di servizi finanziari e contrassegnate di conseguenza. La pubblicità non può tuttavia discostarsi sotto il profilo del contenuto dalle informazioni sui prodotti e sui servizi richieste dalla legge (cfr. anche art. 68).
Art. 8 Momento della comunicazione delle informazioni
Cpv. 1
Le informazioni di cui all’articolo 7 devono essere fornite ai clienti tempestivamente prima della fornitura del servizio o prima della conclusione del contratto. Ciò va, in particolare, assicurato mediante provvedimenti tecnici adeguati anche nel caso della fornitura elettronica di servizi. In linea di massima, le informazioni devono essere aggiornate. Le deroghe a questo principio si applicano alle modifiche non rilevanti qualora l’aggiornamento dovesse risultare sproporzionato. Se le informazioni da dare si riferiscono alla persona del fornitore di servizi finanziari, questi non deve informarne nuovamente i propri clienti prima di ogni servizio finanziario. Fornire di nuovo l’informazione è necessario soltanto qualora siano mutate le circostanze dal momento della prima informazione.
L’informazione deve essere fornita ai clienti in forma stampata o messa a disposizione elettronicamente su un sito Internet. Le indicazioni sono da formulare nel modo più semplice possibile e ben comprensibile e non devono essere né equivoche né confondere i clienti. La comprensibilità dell’informazione si misura rispetto alla comprensibilità per un appartenente medio del gruppo di clienti, al quale è rivolta l’informazione o al quale probabilmente giungerà.
Cpv. 2 e 3
I fornitori di servizi finanziari devono fornire ai clienti privati le documentazioni sui prodotti richieste dalla legge. I fogli informativi di base devono essere messi a disposizione attivamente dal fornitore di servizi finanziari al cliente prima che questi