Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo
si impegni all’acquisto del prodotto in questione. Prima della sua decisione d’acquisto, il cliente deve avere abbastanza tempo per leggere e capire i fogli informativi. I prospetti devono venire messi a disposizione dei clienti su richiesta appena sono stati pubblicati dall’offerente dello strumento finanziario (cfr. art. 64 segg.).
Cpv. 4
Se il valore di uno strumento finanziario si calcola in base allo sviluppo di un altro o di altri strumenti finanziari, in linea di massima i clienti devono essere informati a sufficienza anche riguardo alle caratteristiche di tali strumenti finanziari. La disposizione prevede perciò che i fogli informativi di base esistenti per gli strumenti finanziari descritti devono essere forniti ai clienti conformemente al capoverso 2.
Art. 9 Indipendenza
In conformità con la presente disposizione, la designazione di un servizio finanziario quale indipendente può avvenire ancora solamente a condizione che il fornitore di servizi finanziari prenda in considerazione un numero sufficiente di strumenti finanziari offerti sul mercato e non accetti vantaggi da terzi senza farne beneficiare pienamente i propri clienti. Il numero degli strumenti finanziari da considerare concretamente si misura rispetto all’offerta complessiva degli strumenti finanziari offerti del tipo in questione. Un servizio può essere considerato quale indipendente anche se il fornitore di servizi finanziari offre strumenti finanziari emessi in seno al gruppo, fintanto che, né mediante istruzioni né mediante incentivi di qualsivoglia genere, non viene esortato a preferire gli strumenti finanziari in questione rispetto a strumenti comparabili di altri emittenti. In questi casi, il fornitore di servizi finanziari deve adottare misure organizzative ed emanare istruzioni interne che garantiscono una fornitura di servizi indipendente. Un fornitore di servizi finanziari può fornire servizi sia dipendenti sia indipendenti, designando sempre chiaramente i servizi in questione.
I fornitori di servizi finanziari possono tuttavia autodesignarsi come indipendenti solamente se rispettano sempre i presupposti di cui al capoverso 1 in tutti i servizi finanziari offerti. Un fornitore di servizi finanziari non è considerato come indipendente nel senso della presente disposizione se considera esclusivamente strumenti finanziari che vengono offerti da un unico altro fornitore di servizi finanziari, indipendentemente se quest’altro fornitore di servizi finanziari è l’emittente stesso degli strumenti finanziari o se nel suo universo di prodotti tiene anche strumenti finanziari di terzi.
Sezione 3: Idoneità e adeguatezza dei servizi finanziari
Art. 10 Verifica dell’idoneità
Se il fornitore di servizi finanziari dà ai propri clienti un consiglio concreto o prende decisioni in merito all’investimento del patrimonio dei clienti, deve prima effettuare una verifica dell’idoneità. A tale scopo, necessita di informazioni sulle conoscenze e sull’esperienza dei propri clienti, nonché sulla loro situazione finanziaria e sui loro obiettivi di investimento. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, ciò è già considerato inerente al diritto privato secondo quanto previsto dal diritto sul