Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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mandato61. Le indicazioni riguardanti la situazione finanziaria dei clienti devono racchiudere informazioni sul loro reddito, sui valori patrimoniali incluse le proprietà immobiliari e sui loro obblighi finanziari. Le indicazioni riguardanti gli obiettivi di investimento dei clienti devono informare il fornitore di servizi finanziari riguardo all’orizzonte temporale dell’investimento, la consapevolezza dei rischi, la capacità di rischio e la propensione al rischio, nonché lo scopo dell’investimento ed eventuali limitazioni di investimento. Il fornitore di servizi finanziari deve anche conoscere la situazione famigliare e professionale, l’età e il fabbisogno di liquidità dei propri clienti. L’entità delle informazioni da raccogliere dipende in particolare dall’operazione da attuare e dal servizio da fornire, dalla classificazione del cliente e dalle richieste e dalla situazione personale dei clienti. Basandosi sulle informazioni raccolte, il fornitore di servizi finanziari allestisce un profilo dei rischi per ogni cliente. Su questa base, per i mandati di gestione patrimoniale e i rapporti di consulenza durevoli, concorda con il cliente una strategia d’investimento.

Soltanto se secondo la stima del fornitore di servizi finanziari il cliente possiede sufficienti conoscenze ed esperienza per valutare i rischi e le caratteristiche di una transazione finanziaria, e questa, alla luce dei suoi obiettivi di investimento e della sua situazione finanziaria, è idonea, il fornitore di servizi finanziari può consigliare al suo cliente di effettuare la transazione in questione. Basandosi sulle informazioni ricevute, il fornitore di servizi finanziari deve, in particolare, potere partire dal presupposto che i rischi di investimento derivanti dall’operazione sono sostenibili sotto il profilo finanziario per i clienti, tenuto conto dei loro obiettivi di investimento. Inoltre, i clienti devono capire i rischi derivanti dall’operazione ed essere disposti a sopportarli. Nella misura in cui la strategia di investimento convenuta lo permetta, nella verifica dell’idoneità il fornitore di servizi finanziari considera la diversificazione dei rischi nel portafoglio complessivo dei clienti.

Se il servizio comprende una valutazione continua dell’idoneità degli strumenti finanziari raccomandati, la verifica dell’idoneità deve essere ripetuta costantemente durante il rapporto di consulenza o di gestione. Nell’ambito della gestione patrimoniale, l’obbligo della valutazione continua dell’idoneità degli strumenti finanziari scelti e della loro composizione costituisce una parte integrante del servizio.

Art. 11 Verifica dell’adeguatezza

I fornitori di servizi finanziari che non forniscono servizi conformemente all’articolo 10 devono, in linea di massima, verificare per lo meno le conoscenze e l’esperienza dei propri clienti rispetto al tipo di operazione in questione. Mediante un’informazione adeguata ai clienti da parte del fornitore di servizi finanziari possono venire compensate le conoscenze e l’esperienza mancanti. Se il servizio consiste esclusivamente nella tenuta di un conto o di un deposito oppure nell’esecuzione o nell’accettazione e trasmissione di mandati dei clienti, in base all’articolo 14 non deve essere eseguita alcuna verifica dell’adeguatezza, nella misura in cui il servizio viene fornito su richiesta del cliente.

61 Cfr. sentenza 4A_140/2011 del Tribunale federale del 27 giugno 2011, consid. 2.1 e 3.1.