Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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Art. 12 Verifica dell’idoneità e dell’adeguatezza nel caso di clienti profes-
sionali
Le prescrizioni della verifica dell’idoneità e dell’adeguatezza di cui agli articoli 10 e 11 si applicano, in linea di massima, anche nel caso di clienti professionali. Tuttavia, durante l’esecuzione della verifica, occorre considerare le caratteristiche particolari di questo segmento di clientela. Il fornitore di servizi finanziari deve perciò effettuare un livellamento tra l’operazione e esperienza nonché conoscenze dei clienti solamente se vi sono indizi che suscitano dubbi riguardo a una sufficiente comprensione dell’operazione.
Nell’ambito della verifica dell’idoneità di cui all’articolo 10, il fornitore di servizi finanziari deve considerare la situazione dei clienti interessati non soltanto con riferimento all’esperienza e alle conoscenze, bensì anche nella sua verifica della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento. Se, ad esempio, il fornitore di servizi finanziari fornisce servizi di consulenza a clienti professionali di cui all’articolo 4, con riguardo alle conoscenze e all’esperienza dei clienti può allora rinunciare a accertare la sopportabilità dei rischi connessi all’operazione. Non deve quindi avere conoscenze approfondite sulla situazione finanziaria dei clienti professionali. Se il servizio si riferisce solamente a una parte del portafoglio complessivo dei clienti professionali di cui all’articolo 4, può così rinunciare anche a richiedere informazioni sui valori patrimoniali non contemplati.
Art. 13 Mancanza di idoneità o adeguatezza
Se un fornitore di servizi finanziari non può effettuare la verifica dell’adeguatezza per mancanza di informazioni sufficienti o se dalla verifica risulta che un’operazione non è adeguata per i clienti, il fornitore di servizi finanziari li avverte di conseguenza. L’avvertimento può avvenire in forma standardizzata. I clienti hanno comunque la possibilità di fare eseguire un’operazione non adeguata per loro, contrariamente all’avvertimento del fornitore di servizi finanziari. Per simili casi, nell’ambito del suo obbligo di documentazione, egli deve segnalare che prima di eseguire l’operazione ha avvertito i clienti e che essi vogliono eseguirla nonostante siano a conoscenza dell’avvertimento.
I fornitori di servizi finanziari possono procedere a operazioni nell’ambito della consulenza agli investimenti o della gestione patrimoniale soltanto se esse sono idonee per i clienti. Se un fornitore di servizi finanziari reputa non idonea un’operazione o se dispone di informazioni insufficienti per procedere alla verifica dell’idoneità, non può fornire consigli ai clienti o eseguire una gestione patrimoniale.
Art. 14 Deroga all’obbligo della verifica dell’adeguatezza
Cpv. 1
Se un fornitore di servizi finanziari viene incaricato unicamente di eseguire una determinata operazione o se trasmette solamente il mandato di clienti a un ulteriore fornitore di servizi finanziari, può rinunciare a eseguire una verifica dell’adeguatezza o verifica dell’idoneità. Il presupposto per una simile rinuncia è che il cliente abbia richiesto l’esecuzione o la trasmissione del mandato. Poiché, nel caso dei clienti professionali, i fornitori di servizi finanziari possono rinunciare regolarmente all’esecuzione di una verifica dell’adeguatezza (cfr. art. 12), le limita-