Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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zioni del capoverso 1 si riferiscono in primo luogo soltanto a servizi per clienti privati.
Cpv. 2
I clienti devono venire informati sul fatto che, prima di fornire il proprio servizio, il fornitore di servizi finanziari, non esegue alcuna verifica dell’adeguatezza o dell’idoneità. Questo avvertimento può avvenire in forma standardizzata. Se il fornitore di servizi finanziari esegue per un cliente servizi sia con, sia senza verifica dell’idoneità o dell’adeguatezza, deve renderlo esplicitamente attento alla differenza.
Sezione 4: Documentazione e rendiconto
Art. 15 Documentazione
La disposizione obbliga i fornitori di servizi finanziari a documentare le prestazioni convenute con i propri clienti. I fornitori di servizi finanziari devono fissare per scritto le informazioni che hanno raccolto riguardo ai clienti. Fissano inoltre per scritto se hanno eseguito un’informazione o un avvertimento di cui all’articolo 13 o
14. I fornitori di servizi finanziari eseguono registrazioni sui servizi forniti. Documentano i risultati delle verifiche dell’adeguatezza e dell’idoneità. Nell’ambito di una gestione patrimoniale e una consulenza in investimenti fissano per scritto in particolare il profilo dei rischi e gli obiettivi di investimento di un cliente e documentano i motivi per cui hanno raccomandato a un cliente un determinato servizio o un determinato strumento finanziario.
In linea di massima, le modalità di una documentazione adeguata di servizi finanziari vengono affidate ai fornitori dei servizi finanziari. Possono limitarsi all’essenziale, ma devono essere configurate in modo tale che il fornitore dei servizi finanziari possa ottemperare al proprio obbligo di rendiconto di cui all’articolo 16 e sia in grado in ogni momento di dare informazioni all’autorità di vigilanza o ai suoi incaricati sui servizi forniti. Considerati gli obblighi di documentazione e di custodia del Codice delle obbligazioni, i documenti vanno custoditi dal fornitore di servizi finanziari per almeno dieci anni.
Art. 16 Obbligo di rendiconto
I clienti devono essere informati in merito agli accordi presi con il fornitore di servizi finanziari e ai risultati della verifica dell’adeguatezza e dell’idoneità. Ai clienti deve essere trasmessa una copia della relativa documentazione (cpv. 1)62. Inoltre, i fornitori di servizi finanziari devono informare periodicamente i propri clienti in merito ai servizi forniti (cpv. 2). Questo rendiconto comprende in particolare informazioni sulle operazioni effettivamente svolte, sui costi diretti e indiretti di tali operazioni e sui servizi prestati. Nell’ambito di rapporti di gestione patrimoniale e di consulenza, i fornitori di servizi finanziari devono provare ai propri clienti che hanno armonizzato le operazioni con il loro profilo. Se gestiscono patrimoni dei clienti, devono periodicamente informare quanto alla composizione, alla valutazione e allo sviluppo del patrimonio gestito. I fornitori di servizi finanziari che detengono strumenti finanziari per i propri clienti devono consegnare loro periodicamente una panoramica dei titoli in custodia.
62 Cfr. anche la prassi dei tribunali civili (DTF 138 III 425 e DTF 139 III 49).